Art. 5.
                 Esenzioni dal pagamento del canone
    1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e' esentato dal pagamento del
canone:
      a) l'uso dell'acqua effettuato negli alpeggi;
      b) l'uso  domestico  dell'acqua  effettuato nei territori delle
comunita' montane;
      c) l'uso   dell'acqua   effettuato   per   fini  esclusivamente
didattici.
    2.  Sino al rinnovo della concessione, sono fatte salve eventuali
esenzioni  dal  canone  gia' contemplate nei provvedimenti rilasciati
antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
    3.  Sono  fatte  salve  le  esenzioni  dal  canone contemplate da
trattati o accordi internazionali.