Art. 5. Esenzioni dal pagamento del canone 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e' esentato dal pagamento del canone: a) l'uso dell'acqua effettuato negli alpeggi; b) l'uso domestico dell'acqua effettuato nei territori delle comunita' montane; c) l'uso dell'acqua effettuato per fini esclusivamente didattici. 2. Sino al rinnovo della concessione, sono fatte salve eventuali esenzioni dal canone gia' contemplate nei provvedimenti rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. 3. Sono fatte salve le esenzioni dal canone contemplate da trattati o accordi internazionali.