Art. 7.
                        Riduzione del canone
    1.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto e'
ridotto:
      a) del quindici per cento in caso di uso per produzione di beni
o  servizi  da  parte  di  imprese  o  enti che aderiscono al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o al sistema ISO 14001;
      b) del cinquanta per cento nel caso di uso nei rifugi alpini.
    2.  Sino  al  rinnovo  della  concessione,  sono  fatte  salve le
riduzioni  di  canone  gia'  contemplate nei provvedimenti rilasciati
antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.