Art. 7. Riduzione del canone 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto e' ridotto: a) del quindici per cento in caso di uso per produzione di beni o servizi da parte di imprese o enti che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o al sistema ISO 14001; b) del cinquanta per cento nel caso di uso nei rifugi alpini. 2. Sino al rinnovo della concessione, sono fatte salve le riduzioni di canone gia' contemplate nei provvedimenti rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.