Art. 8. Maggiorazione del canone 1. Il canone annuo dovuto e' triplicato nel caso di utilizzo per fini diversi dal consumo umano di acque riservate al consumo umano o di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle utenze assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2010.