Art. 8.
                      Maggiorazione del canone
    1.  Il canone annuo dovuto e' triplicato nel caso di utilizzo per
fini  diversi dal consumo umano di acque riservate al consumo umano o
di  acque  erogate  a  terzi  mediante  impianti  di  acquedotto  che
rivestono carattere di pubblico interesse.
    2.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1 si applica alle utenze
assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del
presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2010.