Art. 9.
                          Entrata in vigore
    1.  Questa  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
      Trento, 23 novembre 2004
                               DELLAI