Art. 10.
        Requisiti prestazionali degli interventi finanziabili
    1. La giunta regionale determina i requisiti minimi prestazionali
degli interventi energetici al cui rispetto e' condizionato l'accesso
alle provvidenze stabilite dalla presente legge.
    2.   I   requisiti   prestazionali   di   cui  al  comma  1  sono
periodicamente   aggiornati,   tenuto   conto   di   analoghi  indici
predisposti  dall'autorita'  per l'energia elettrica e il gas ai fini
del  rilascio  dei  titoli di efficienza energetica e dei certificati
verdi.