Art. 10. Requisiti prestazionali degli interventi finanziabili 1. La giunta regionale determina i requisiti minimi prestazionali degli interventi energetici al cui rispetto e' condizionato l'accesso alle provvidenze stabilite dalla presente legge. 2. I requisiti prestazionali di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati, tenuto conto di analoghi indici predisposti dall'autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini del rilascio dei titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi.