Art. 11.
                 Forme e modalita' di finanziamento
    1.  Il  finanziamento degli interventi di cui alla presente legge
puo' essere effettuato nelle seguenti forme:
      a) contributo in conto capitale;
      b) contributo in conto interesse;
      c)  crediti  di  imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente
legislazione;
      d)  fondi  integrativi a favore di forme collettive di garanzia
riconosciute da leggi regionali.
    2.  Le  agevolazioni  regionali  sono attivabili nei limiti e nel
rispetto  delle  procedure  comunitarie  in  materia  di  aiuti  alle
imprese, in relazione all'ambito territoriale considerato.
    3. I programmi regionali concernenti la concessione di contributi
sono  oggetto  di  notifica  alla Commissione europea, ai sensi degli
articoli  87 e 88 del trattato istitutivo della Comunita' europea. La
concessione   dei  contributi  e'  subordinata  all'esito  favorevole
dell'esame  di  compatibilita'  svolto  dalla  competente istituzione
europea.
    4.  I  contributi regionali sono concessi prioritariamente per la
realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.
    5.  La  Regione  puo'  stipulare  intese e contratti con il fondo
europeo  degli  investimenti,  con  la Cassa depositi e prestiti, con
istituti  bancari  e  finanziari,  allo  scopo  di  regolamentare  la
copertura da parte di tali organismi delle spese per la realizzazione
dei progetti energetici, anche a valere sul Fondo di cui all'Art. 12.