Art. 11. Forme e modalita' di finanziamento 1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge puo' essere effettuato nelle seguenti forme: a) contributo in conto capitale; b) contributo in conto interesse; c) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente legislazione; d) fondi integrativi a favore di forme collettive di garanzia riconosciute da leggi regionali. 2. Le agevolazioni regionali sono attivabili nei limiti e nel rispetto delle procedure comunitarie in materia di aiuti alle imprese, in relazione all'ambito territoriale considerato. 3. I programmi regionali concernenti la concessione di contributi sono oggetto di notifica alla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunita' europea. La concessione dei contributi e' subordinata all'esito favorevole dell'esame di compatibilita' svolto dalla competente istituzione europea. 4. I contributi regionali sono concessi prioritariamente per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse. 5. La Regione puo' stipulare intese e contratti con il fondo europeo degli investimenti, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti bancari e finanziari, allo scopo di regolamentare la copertura da parte di tali organismi delle spese per la realizzazione dei progetti energetici, anche a valere sul Fondo di cui all'Art. 12.