Art. 12. Fondo per l'attuazione del Piano energetico regionale 1. E' istituito il Fondo regionale per l'attuazione del PER. 2. Al finanziamento del Fondo si provvede: a) con le risorse regionali definite con la legge di bilancio; b) con le risorse statali e comunitarie attribuite alla Regione per la realizzazione di interventi compatibili con le finalita' e gli obiettivi di cui all'Art. 1. 3. Le disponibilita' del Fondo possono essere utilizzate per il cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali che concorrano al conseguimento degli obiettivi definiti dal PER ed in particolare ad incentivare azioni e progetti di risparmio energetico o di autoproduzione.