Art. 12.
        Fondo per l'attuazione del Piano energetico regionale
    1. E' istituito il Fondo regionale per l'attuazione del PER.
    2. Al finanziamento del Fondo si provvede:
      a) con le risorse regionali definite con la legge di bilancio;
      b) con le risorse statali e comunitarie attribuite alla Regione
per la realizzazione di interventi compatibili con le finalita' e gli
obiettivi di cui all'Art. 1.
    3.  Le  disponibilita' del Fondo possono essere utilizzate per il
cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali che concorrano al
conseguimento  degli  obiettivi definiti dal PER ed in particolare ad
incentivare   azioni   e   progetti  di  risparmio  energetico  o  di
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