Art. 13. Funzioni di erogazione e controllo 1. La Regione puo' affidare ad istituti bancari e finanziari, previa convenzione, l'erogazione dei contributi di cui all'Art. 11. A tali istituti puo' essere altresi' affidata la verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa richiesta ed il controllo della documentazione di spesa. Sono fatti salvi i poteri di controllo dell'amministrazione regionale e la sua esclusiva competenza nelle fasi valutative del procedimento. 2. L'istituto bancario che svolge le funzioni di cui ai comma 1 deve essere distinto dall'istituto erogante il mutuo richiesto per il finanziamento dell'intervento.