Art. 13.
                 Funzioni di erogazione e controllo
    1.  La  Regione  puo'  affidare ad istituti bancari e finanziari,
previa convenzione, l'erogazione dei contributi di cui all'Art. 11. A
tali  istituti  puo'  essere  altresi'  affidata  la  verifica  della
completezza   e   correttezza   della  documentazione  amministrativa
richiesta  ed  il controllo della documentazione di spesa. Sono fatti
salvi  i  poteri di controllo dell'amministrazione regionale e la sua
esclusiva competenza nelle fasi valutative del procedimento.
    2.  L'istituto  bancario che svolge le funzioni di cui ai comma 1
deve essere distinto dall'istituto erogante il mutuo richiesto per il
finanziamento dell'intervento.