Art. 14.
                            Monitoraggio
    1.   Gli   interventi  di  sostegno  regionale  sono  oggetto  di
monitoraggio  al  fine di assicurare la effettiva realizzazione degli
impegni  assunti  ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. Tale
azione  deve permettere, se necessario, di riorientare gli interventi
stessi   al   fine   di  assicurare  la  loro maggiore  efficacia  ed
efficienza.
    2. Il monitoraggio e' predisposto ed attuato dall'amministrazione
regionale anche avvalendosi dell'Agenzia regionale di cui all'Art. 26
ovvero   di  soggetti  terzi  specializzati,  sulla  base  di  idonei
indicatori strutturati in modo da individuare:
      a)  lo  stato  di  avanzamento dei piani e progetti nonche' gli
obiettivi specifici da raggiungere entro la scadenza determinata;
      b) l'andamento della gestione, compresi gli aspetti procedurali
e gli eventuali problemi connessi.
    3.  Sulla  base delle risultanze delle attivita' di monitoraggio,
la giunta provvede all'adeguamento dei programmi annuali o poliennali
di cui all'Art. 9.
    4. La giunta regionale, nel caso accerti ritardi non giustificati
di   attuazione   dei   progetti   finanziati   ovvero   il   mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  previsti, puo' disporre, sentito il
titolare   del   finanziamento,   la   revoca  dei  contributi  e  il
trasferimento    delle    risorse    a   favore   di   progetti   che
dimostrino maggiore   capacita'   di   attuazione   delle  previsioni
progettuali e programmatiche.