Art. 14. Monitoraggio 1. Gli interventi di sostegno regionale sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. Tale azione deve permettere, se necessario, di riorientare gli interventi stessi al fine di assicurare la loro maggiore efficacia ed efficienza. 2. Il monitoraggio e' predisposto ed attuato dall'amministrazione regionale anche avvalendosi dell'Agenzia regionale di cui all'Art. 26 ovvero di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare: a) lo stato di avanzamento dei piani e progetti nonche' gli obiettivi specifici da raggiungere entro la scadenza determinata; b) l'andamento della gestione, compresi gli aspetti procedurali e gli eventuali problemi connessi. 3. Sulla base delle risultanze delle attivita' di monitoraggio, la giunta provvede all'adeguamento dei programmi annuali o poliennali di cui all'Art. 9. 4. La giunta regionale, nel caso accerti ritardi non giustificati di attuazione dei progetti finanziati ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, puo' disporre, sentito il titolare del finanziamento, la revoca dei contributi e il trasferimento delle risorse a favore di progetti che dimostrino maggiore capacita' di attuazione delle previsioni progettuali e programmatiche.