Art. 15.
                          Principi generali
    1. A concorrere al raggiungimento delle condizioni di efficienza,
continuita'    e   sicurezza   del   sistema   energetico   regionale
contribuiscono nell'ordine: il risparmio energetico, la produzione di
energia  attraverso  fonti rinnovabili ed assimilate, anche a piccola
scala, la costruzione di nuovi impianti di tipo convenzionale.
    2.  Fino all'istituzione dell'agenzia di cui all'Art. 26, compete
al  servizio  politiche  energetiche della Regione, in collaborazione
con  ENEA  ed  altri  enti pubblici o privati, identificare le azioni
prioritarie  tra  tutte  quelle  possibili,  sulla  base dell'analisi
costi-benefici.