Art. 15. Principi generali 1. A concorrere al raggiungimento delle condizioni di efficienza, continuita' e sicurezza del sistema energetico regionale contribuiscono nell'ordine: il risparmio energetico, la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili ed assimilate, anche a piccola scala, la costruzione di nuovi impianti di tipo convenzionale. 2. Fino all'istituzione dell'agenzia di cui all'Art. 26, compete al servizio politiche energetiche della Regione, in collaborazione con ENEA ed altri enti pubblici o privati, identificare le azioni prioritarie tra tutte quelle possibili, sulla base dell'analisi costi-benefici.