Art. 16.
          Procedure autorizzative degli impianti energetici
    1.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  emana,  entro  dodici  mesi dall'entrata in vigore della
presente  legge,  uno  o  piu'  regolamenti  volti  a disciplinare le
procedure autorizzative di propria competenza.
    2.  I  regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai principi di
cui  alla  legge  n.  241 del 1990, alle disposizioni contenute nella
legge  regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento) ed ai seguenti criteri:
      a)  la costruzione e l'esercizio degli impianti, gli interventi
di   modifica,   potenziamento,   rifacimento  totale  o  parziale  e
riattivazione,  come  definiti  dalla  normativa  vigente, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed
all'esercizio   degli   impianti   stessi,   sono   soggetti  ad  un'
autorizzazione  unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti
in  materia  di  tutela  dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio
storico-artistico e del territorio;
      b)  l'autorizzazione  unica  di cui alla lettera a) sostituisce
autorizzazioni,  concessioni  e  atti  di assenso comunque denominati
previsti  dalla  normativa  vigente  ed e' rilasciata a seguito di un
procedimento   unico  a  cui  partecipano  tutte  le  amministrazioni
interessate  svolto  in Conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
      c)  sono stabiliti i termini per la conclusione delle procedure
autorizzative, tenuto conto della tipologia degli impianti;
      d) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto
il  profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a
quelle di pertinenza dell'impianto esistente;
      e)  e'  stabilito  l'ammontare  delle spese istruttorie poste a
carico del proponente che va rapportato al valore degli interventi in
misura comunque non superiore allo 0,02 per cento dell'investimento;
      f)   il   rilascio  dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a
costruire   ed   esercire   l'impianto  in  conformita'  al  progetto
approvato;
      g)  il  provvedimento autorizzativo contiene le prescrizioni ed
il  termine  per  la  messa in esercizio dell'impianto nonche' per la
rimessa  in  pristino  del  sito,  a  seguito della dismissione dello
stesso.
    3.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1, individuano i casi non
soggetti  ad  autorizzazione,  tenuto  conto  della  tipologia  degli
impianti e relativi impatti.
    4.  Sino  all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1
si applicano le norme e le procedure vigenti.
    5.  Le  procedure autorizzative introdotte dai regolamenti di cui
al  comma  1  non  si applicano ai procedimenti in corso alla data di
entrata  in vigore dei regolamenti stessi fatta salva la possibilita'
per il proponente di richiedere l'accesso alla nuova procedura.
    6.  Gli  enti locali esercitano il potere regolamentare in ordine
alla  organizzazione  ed  allo  svolgimento  delle  funzioni  ad essi
attribuite  ai  sensi  della  presente  legge.  Tali  regolamenti  si
uniformano ai principi e criteri di cui al comma 2.
    7. Fatti salvi i casi in cui le norme vigenti prevedano procedure
maggiormente semplificate, sino all'entrata in vigore dei regolamenti
locali,  i  regolamenti  di  cui  al  comma 1 sono applicati anche ai
procedimenti   autorizzativi  di  competenza  degli  enti  locali.  A
decorrere  dall'entrata  in vigore dei regolamenti locali, cessano di
avere  efficacia  le  disposizioni  contenute  nei  regolamenti della
Regione.
    8.   Gli   enti  locali  trasmettono  alla  Regione  copia  delle
autorizzazioni  rilasciate  per  quanto  di  competenza  e  copia dei
provvedimenti di diniego.