Art. 17. Impianti di produzione termoelettrica che utilizzano fonti convenzionali 1. Le funzioni di competenza regionale per l'autorizzazione di impianti di produzione termoelettrica ovvero di modifica o ripotenziamento degli impianti esistenti che utilizzano fonti convenzionali, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono esercitate secondo i parametri di valutazione di seguito indicati: a) conformita' alle previsioni degli strumenti di pianificazione generale e settoriale di cui all'Art. 10 della legge regionale n. 20 del 2000. In ogni caso, l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici o il ripotenziamento di quelli esistenti in aree soggette a piani e programmi di risanamento della qualita' dell'aria e' consentito unicamente se il progetto realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti di emissione nell'area territorialmente interessata in conformita' agli obiettivi dei medesimi piani e programmi; b) previsione di consumo di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative derivanti dall'utilizzo di siti industriali, esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate; c) compatibilita' ambientale e territoriale delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'impianto, con identificazione e valutazione delle alternative possibili, con particolare riferimento alla valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture esistenti; d) coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema elettrico regionale di cui all'Art. 2, comma 3, e rispetto dei tetti di emissione di gas ad effetto serra di cui all'Art. 2, comma 4, lettera b); e) utilizzo delle migliori tecniche disponibili in termini di rendimento energetico e impatto ambientale; f) massimo utilizzo possibile dell'energia termica prodotta, anche attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento; g) concorso al conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione energetico-ambientale regionale riferiti all'uso efficiente dell'energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, allo sviluppo di sistemi di produzione distribuita in particolare in cogenerazione, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. 2. Le azioni proposte ai sensi del comma 1, lettera g), sono valutate in rapporto agli investimenti necessari alla realizzazione del progetto energetico. 3. Gli enti locali nell'esercizio delle funzioni di competenza tengono conto dei parametri di valutazione di cui al comma 1.