Art. 17.
Impianti   di   produzione   termoelettrica   che   utilizzano  fonti
                            convenzionali
    1.  Le  funzioni  di competenza regionale per l'autorizzazione di
impianti   di   produzione   termoelettrica   ovvero  di  modifica  o
ripotenziamento   degli   impianti  esistenti  che  utilizzano  fonti
convenzionali,   comprese  le  opere  connesse  e  le  infrastrutture
indispensabili  all'esercizio degli stessi, sono esercitate secondo i
parametri di valutazione di seguito indicati:
      a)    conformita'    alle   previsioni   degli   strumenti   di
pianificazione  generale  e settoriale di cui all'Art. 10 della legge
regionale  n.  20  del  2000.  In  ogni caso, l'insediamento di nuovi
impianti  termoelettrici  o il ripotenziamento di quelli esistenti in
aree  soggette  a  piani  e  programmi  di risanamento della qualita'
dell'aria  e'  consentito  unicamente  se  il  progetto  realizza  la
riduzione  o  l'eliminazione di altre sorgenti di emissione nell'area
territorialmente   interessata  in  conformita'  agli  obiettivi  dei
medesimi piani e programmi;
      b)  previsione  di  consumo di nuovo territorio solo quando non
sussistono  alternative  derivanti dall'utilizzo di siti industriali,
esistenti,  anche  nell'ambito  dei  piani  di  riconversione di aree
industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate;
      c)    compatibilita'    ambientale    e    territoriale   delle
infrastrutture  indispensabili  al  funzionamento  dell'impianto, con
identificazione   e  valutazione  delle  alternative  possibili,  con
particolare  riferimento alla valorizzazione e riqualificazione delle
infrastrutture esistenti;
      d)  coerenza  con  gli  obiettivi  di  sviluppo sostenibile del
sistema  elettrico  regionale  di cui all'Art. 2, comma 3, e rispetto
dei  tetti  di  emissione  di gas ad effetto serra di cui all'Art. 2,
comma 4, lettera b);
      e)  utilizzo  delle migliori tecniche disponibili in termini di
rendimento energetico e impatto ambientale;
      f)  massimo  utilizzo  possibile dell'energia termica prodotta,
anche attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento;
      g)  concorso  al conseguimento degli obiettivi strategici della
programmazione   energetico-ambientale   regionale  riferiti  all'uso
efficiente dell'energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione
delle  fonti  rinnovabili,  allo  sviluppo  di  sistemi di produzione
distribuita  in  particolare  in  cogenerazione, alla riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra.
    2.  Le  azioni  proposte  ai  sensi del comma 1, lettera g), sono
valutate  in  rapporto agli investimenti necessari alla realizzazione
del progetto energetico.
    3.  Gli  enti  locali nell'esercizio delle funzioni di competenza
tengono conto dei parametri di valutazione di cui al comma 1.