Art. 18. Reti di trasporto e distribuzione di energia 1. Gli esercenti i servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale, operanti sul territorio regionale, devono presentare entro il 15 febbraio di ogni anno alla Regione ed alle province interessate il quadro complessivo degli interventi previsti, dalla propria programmazione, compresi gli interventi di sviluppo e manutenzione della rete e di mitigazione delle criticita' ambientali e territoriali ad essa connesse, unitamente ad uno studio specifico della compatibilita' ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla realizzazione degli interventi e della conformita' degli stessi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti, nonche' l'elenco delle autorizzazioni richieste. I gestori delle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione locale dell'energia elettrica allegano, inoltre, nel caso in cui siano previsti interventi per il miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico regionale, il relativo programma con indicazione dei tempi per la sua attuazione. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' condizione necessaria per l'attivazione delle procedure di competenza provinciale di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, nonche' delle procedure di competenza regionale relative alle infrastrutture a rete di preminente interesse nazionale, comprese le opere connesse alla rete nazionale di gasdotti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 ed alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'Art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79 del 1999. 3. La Regione e gli enti locali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attivita' di rispettiva competenza al fine di garantire la necessaria integrazione, interconnessione e interoperabilita' delle infrastrutture a rete di trasporto e distribuzione dell'energia. 4. Per le reti di trasmissione dell'energia elettrica si applicano le disposizioni del titolo IV della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), nonche' della legge regionale del 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative).