Art. 18.
            Reti di trasporto e distribuzione di energia
    1.  Gli  esercenti  i  servizi  di  trasporto  e distribuzione di
energia  elettrica e gas naturale, operanti sul territorio regionale,
devono  presentare  entro il 15 febbraio di ogni anno alla Regione ed
alle  province  interessate  il  quadro  complessivo degli interventi
previsti,  dalla  propria  programmazione, compresi gli interventi di
sviluppo  e manutenzione della rete e di mitigazione delle criticita'
ambientali  e territoriali ad essa connesse, unitamente ad uno studio
specifico   della  compatibilita'  ambientale  e  territoriale  degli
effetti  derivanti  dalla  realizzazione  degli  interventi  e  della
conformita'   degli   stessi   agli   strumenti   di   pianificazione
territoriale   ed   urbanistica   vigenti,   nonche'  l'elenco  delle
autorizzazioni  richieste.  I  gestori  delle  reti  di  trasmissione
nazionale  e di distribuzione locale dell'energia elettrica allegano,
inoltre,   nel   caso   in  cui  siano  previsti  interventi  per  il
miglioramento  dei  sistemi  di  difesa  per la sicurezza del sistema
elettrico  regionale, il relativo programma con indicazione dei tempi
per la sua attuazione.
    2.  La  comunicazione  di cui al comma 1 e' condizione necessaria
per  l'attivazione  delle  procedure  di  competenza  provinciale  di
autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale
e  dell'energia  elettrica,  nonche'  delle  procedure  di competenza
regionale relative alle infrastrutture a rete di preminente interesse
nazionale, comprese le opere connesse alla rete nazionale di gasdotti
di  cui  all'art.  9  del decreto legislativo n. 164 del 2000 ed alla
rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'Art.
3, comma 7, del decreto legislativo n. 79 del 1999.
    3.  La  Regione  e  gli  enti locali perseguono il coordinamento,
l'armonizzazione  e  l'integrazione  delle  attivita'  di  rispettiva
competenza   al   fine   di  garantire  la  necessaria  integrazione,
interconnessione  e  interoperabilita' delle infrastrutture a rete di
trasporto e distribuzione dell'energia.
    4.   Per  le  reti  di  trasmissione  dell'energia  elettrica  si
applicano  le  disposizioni  del  titolo  IV  della  legge  regionale
31 ottobre  2000,  n.  30  (Norme  per  la  tutela  della salute e la
salvaguardia   dell'ambiente   dall'inquinamento   elettromagnetico),
nonche'  della  legge regionale del 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in
materia  di  opere  relative a linee ed impianti elettrici fino a 150
mila volts. Delega di funzioni amministrative).