Art. 19.
Disposizioni  per  la  realizzazione  degli  interventi energetici di
                    interesse regionale e locale
    1.  Al  fine  di  conferire  un  elevato  grado  di certezza agli
investimenti  previsti  nel settore energetico, le autorizzazioni per
la  realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o
dagli  enti  locali  ai  sensi  della  presente legge decadono ove il
titolare  non  comunichi  all'amministrazione competente di aver dato
inizio  alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento
in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile.
    2.  Il  titolare  dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e
documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata
in  esercizio  dell'impianto  dovuti  a cause di forza maggiore o non
imputabili  al  titolare  dell'autorizzazione  e  di  concordare  con
l'amministrazione competente un nuovo termine.
    3. Ai soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 e'
applicata  dagli  enti  competenti,  ai sensi dell'Art. 4 della legge
regionale  28 aprile  1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle
sanzioni   amministrative  di  competenza  regionale),  una  sanzione
amministrativa   pecuniaria   mensile,   pari  allo  0,02  per  cento
all'investimento  dichiarato,  per  un  massimo  di  diciotto  mesi a
partire   dal  quinto  mese  di  ritardo  dall'entrata  in  esercizio
dell'impianto   rispetto   al  termine  stabilito  nel  provvedimento
autorizzativo,   come   eventualmente   modificato   in   base   alle
disposizioni di cui al comma 2.