Art. 19. Disposizioni per la realizzazione degli interventi energetici di interesse regionale e locale 1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, le autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o dagli enti locali ai sensi della presente legge decadono ove il titolare non comunichi all'amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile. 2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine. 3. Ai soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 e' applicata dagli enti competenti, ai sensi dell'Art. 4 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, pari allo 0,02 per cento all'investimento dichiarato, per un massimo di diciotto mesi a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 2.