Art. 2.
                       Funzioni della Regione
    1. La Regione esercita le funzioni concernenti:
      a) l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale
(PER)  di  cui  agli  articoli  8  e  9,  nonche'  il  suo  periodico
aggiornamento sulla base dei risultati ottenuti;
      b)  l'approvazione  di  programmi  e  di  progetti di interesse
regionale,  nonche'  la definizione di politiche energetiche relative
al settore industriale;
      c)  la  promozione dei programmi e progetti di competenza degli
enti locali, di cui agli articoli 3 e 4;
      d)  la promozione di attivita' di ricerca applicata, nonche' di
attivita'  sperimentali  e  dimostrative, anche attraverso specifiche
convenzioni con enti e istituti di ricerca;
      e)  lo  sviluppo  e  la qualificazione di servizi energetici di
interesse regionale;
      f)  la  promozione  di  forme  associative  e consortili, anche
riferite  alle  pubbliche amministrazioni di cui all'Art. 1, comma 2,
del   decreto  legislativo  3 marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche),  che possano ottenere la qualificazione di clienti idonei
del  mercato elettrico e del gas naturale ai sensi delle disposizioni
vigenti;
      g)  la  promozione  della ricerca delle risorse energetiche nel
territorio regionale;
      h) la concessione dei contributi previsti dall'Art. 4, comma 5,
e  dall'Art.  13, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164  (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell'Art. 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144);
      i)  la  determinazione  delle  tariffe e dei canoni relativi ai
permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle' risorse
geotermiche  di cui all'Art. 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo
31 marzo   1998,   n.   112   (Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  capo  I  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), entro i
limiti  fissati  ai  sensi  dell'Art.  33,  comma  1, lettera i), del
medesimo decreto;
      j) le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati,
alla  costruzione  e  all'esercizio  degli  impianti di produzione di
energia  di  potenza  superiore  a  50 mw termici alimentati da fonti
convenzionali  e  rinnovabili,  da  esercitarsi  nel  rispetto  delle
competenze   riservate  allo  Stato  dalle  disposizioni  legislative
vigenti;
      k)  il rilascio dell'intesa di cui alla legge 9 aprile 2002, n.
55  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge
7 febbraio  2002,  n.  7,  recante  misure  urgenti  per garantire la
sicurezza  del  sistema  elettrico  nazionale),  in  conformita' agli
indirizzi di cui al comma 3;
      l)  l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento dei compiti
attribuiti agli enti locali ai sensi della presente legge;
      m)  l'esercizio  del  potere  sostitutivo sugli enti locali, in
caso  di  persistente  inattivita'  degli stessi nell'esercizio delle
funzioni  ad  essi  attribuite,  con  le modalita' e nel rispetto dei
termini previsti dall'Art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n.
6  (Riforma  del  sistema  amministrativo  regionale e locale. Unione
europea  e  relazioni  internazionali. Innovazione e semplificazione.
Rapporti con l'universita);
      n)  l'individuazione  delle utenze di interesse pubblico per le
quali   prevedere  misure  volte  a  migliorare  la  sicurezza  e  la
continuita'  degli approvvigionamenti, in condizioni normali e non di
funzionamento,  dei  tradizionali  sistemi  di fornitura, anche sulla
base di accordi con le imprese del settore;
      o)   l'adozione   di   indirizzi  di  sviluppo  delle  reti  di
distribuzione di energia e di misure a sostegno della sicurezza degli
approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati;
      p)  le  intese  e  le  iniziative di raccordo con lo Stato e le
altre  Regioni per lo sviluppo di attivita' e servizi che interessano
il   territorio   di   piu'   regioni,   nonche'  per  l'adozione  di
provvedimenti  in  grado  di concorrere allo sviluppo sostenibile del
sistema energetico regionale;
      q)  tutte  le funzioni amministrative in materia di energia non
attribuite allo Stato e agli enti locali.
    2.   In   materia   di   risparmio  energetico  e  uso  razionale
dell'energia,  nonche'  di fonti rinnovabili e assimilate, la Regione
esercita le funzioni ed i compiti concernenti:
      a)  la  concessione  di  contributi  per  la  progettazione, la
realizzazione   e   il   monitoraggio   di  impianti  e  sistemi  con
caratteristiche   innovative   per   aspetti  tecnici,  gestionali  o
organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili assimilate di energia
ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto
ambientale,  l'adozione.  di  misure  di  risparmio  energetico  e di
efficienza  energetica  anche  di  tipo innovativo presso gli edifici
pubblici e gli impianti produttivi;
      b) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per
l'attuazione  del  titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme
per  l'attuazione  del  Piano  energetico nazionale in materia di uso
razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia);
      c)  la  promozione  di attivita' di informazione e orientamento
riguardo  alle  tecnologie  e  ai  sistemi operativi e gestionali per
ridurre   i   consumi  di  energia  e  migliorare  le  condizioni  di
compatibilita'  ambientale  dell'utilizzo  dell'energia  a parita' di
servizio reso;
      d)  l'indirizzo  e il coordinamento dei programmi di formazione
degli  operatori  pubblici  e  privati nel campo della progettazione,
installazione,  esercizio e controllo degli impianti energetici anche
ai fini del rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti
termici  di cui all'Art. 123 della legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 (Riforma del sistema regionale e locale);
      e)   l'adozione   di   indirizzi   programmatici,  compresa  la
fissazione  di  specifici  obiettivi  di uso razionale dell'energia e
valorizzazione    delle    fonti    rinnovabili   ed   assimilate   e
l'individuazione   di   aree   territoriali,   settori   e  tipologie
prioritarie  di  intervento,  nel cui rispetto operano le imprese dei
servizi  di  distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale,
in conformita' alle disposizioni adottate ai sensi dell'Art. 9, comma
1,  del  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva  n.  96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia  elettrica),  nonche' dell'Art. 16, comma 4, del decreto
legislativo n. 164 del 2000;
      f)  la  disciplina degli attestati di certificazione energetica
degli  edifici,  in  conformita'  alla  direttiva n. 2002/1991/CE sul
rendimento energetico nell'edilizia;
      g) la predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, di
linee  guida e standard prestazionali per la progettazione di edifici
e  impianti  di  produzione, distribuzione e uso dell'energia, tenuto
conto  dei  requisiti  minimi  di rendimento energetico e delle norme
tecniche nazionali.
    3.   La   giunta   regionale,  previo  parere  delle  commissioni
consiliari  competenti,  definisce, in coerenza con gli obiettivi del
PER  di  cui  all'Art.  8,  gli  indirizzi  di  sviluppo  del sistema
elettrico  regionale  volti  a garantire, anche nel medio termine, il
raggiungimento   ed  il  mantenimento  di  condizioni  di  sicurezza,
continuita'  ed  economicita'  degli  approvvigionamenti in quantita'
commisurata   al   fabbisogno   interno.  La  giunta  regionale,  nel
predisporre tali indirizzi, tiene conto dei dati inerenti la domanda,
le  potenzialita'  del  risparmio  e  di  aumento dell'efficienza del
sistema,  i  flussi  di  energia,  lo sviluppo della rete nazionale e
l'evoluzione  della  potenza  richiesta  che il gestore della rete di
trasmissione  nazionale, di cui all'Art. 3 del decreto legislativo n.
79  del  1999,  provvede  a trasmettere alla Regione in attuazione di
apposito protocollo d'intesa promosso dalla Regione medesima.
    4. La Regione inoltre:
      a)  promuove  ed organizza lo sviluppo dei titoli di efficienza
energetica  (certificati  bianchi)  e  di  valorizzazione delle fonti
rinnovabili  (certificati  verdi)  riferiti  ai  progetti  energetici
localizzati sul territorio regionale;
      b)  applica  i tetti alle emissioni di gas ad effetto serra del
sistema  energetico  regionale, d'intesa con il ministero competente,
in  conformita'  alla  direttiva  n.  2003/1987/CE  che istituisce un
sistema  per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra
nella   comunita'  e  che  modifica  la  direttiva  n.  96/61/CE  del
consiglio;
      c)  promuove la partecipazione del sistema produttivo regionale
allo  sviluppo  di  progetti di intervento volti alla riduzione delle
emissioni  gas  serra  in  adesione  ai  meccanismi  di flessibilita'
previsti dal protocollo di Kyoto.