Art. 2. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le funzioni concernenti: a) l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (PER) di cui agli articoli 8 e 9, nonche' il suo periodico aggiornamento sulla base dei risultati ottenuti; b) l'approvazione di programmi e di progetti di interesse regionale, nonche' la definizione di politiche energetiche relative al settore industriale; c) la promozione dei programmi e progetti di competenza degli enti locali, di cui agli articoli 3 e 4; d) la promozione di attivita' di ricerca applicata, nonche' di attivita' sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e istituti di ricerca; e) lo sviluppo e la qualificazione di servizi energetici di interesse regionale; f) la promozione di forme associative e consortili, anche riferite alle pubbliche amministrazioni di cui all'Art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che possano ottenere la qualificazione di clienti idonei del mercato elettrico e del gas naturale ai sensi delle disposizioni vigenti; g) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio regionale; h) la concessione dei contributi previsti dall'Art. 4, comma 5, e dall'Art. 13, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'Art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144); i) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle' risorse geotermiche di cui all'Art. 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), entro i limiti fissati ai sensi dell'Art. 33, comma 1, lettera i), del medesimo decreto; j) le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 mw termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti; k) il rilascio dell'intesa di cui alla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), in conformita' agli indirizzi di cui al comma 3; l) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali ai sensi della presente legge; m) l'esercizio del potere sostitutivo sugli enti locali, in caso di persistente inattivita' degli stessi nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, con le modalita' e nel rispetto dei termini previsti dall'Art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'universita); n) l'individuazione delle utenze di interesse pubblico per le quali prevedere misure volte a migliorare la sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti, in condizioni normali e non di funzionamento, dei tradizionali sistemi di fornitura, anche sulla base di accordi con le imprese del settore; o) l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di energia e di misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati; p) le intese e le iniziative di raccordo con lo Stato e le altre Regioni per lo sviluppo di attivita' e servizi che interessano il territorio di piu' regioni, nonche' per l'adozione di provvedimenti in grado di concorrere allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale; q) tutte le funzioni amministrative in materia di energia non attribuite allo Stato e agli enti locali. 2. In materia di risparmio energetico e uso razionale dell'energia, nonche' di fonti rinnovabili e assimilate, la Regione esercita le funzioni ed i compiti concernenti: a) la concessione di contributi per la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di impianti e sistemi con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili assimilate di energia ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale, l'adozione. di misure di risparmio energetico e di efficienza energetica anche di tipo innovativo presso gli edifici pubblici e gli impianti produttivi; b) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); c) la promozione di attivita' di informazione e orientamento riguardo alle tecnologie e ai sistemi operativi e gestionali per ridurre i consumi di energia e migliorare le condizioni di compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia a parita' di servizio reso; d) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti energetici anche ai fini del rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici di cui all'Art. 123 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale); e) l'adozione di indirizzi programmatici, compresa la fissazione di specifici obiettivi di uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate e l'individuazione di aree territoriali, settori e tipologie prioritarie di intervento, nel cui rispetto operano le imprese dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, in conformita' alle disposizioni adottate ai sensi dell'Art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva n. 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), nonche' dell'Art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000; f) la disciplina degli attestati di certificazione energetica degli edifici, in conformita' alla direttiva n. 2002/1991/CE sul rendimento energetico nell'edilizia; g) la predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, di linee guida e standard prestazionali per la progettazione di edifici e impianti di produzione, distribuzione e uso dell'energia, tenuto conto dei requisiti minimi di rendimento energetico e delle norme tecniche nazionali. 3. La giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce, in coerenza con gli obiettivi del PER di cui all'Art. 8, gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di sicurezza, continuita' ed economicita' degli approvvigionamenti in quantita' commisurata al fabbisogno interno. La giunta regionale, nel predisporre tali indirizzi, tiene conto dei dati inerenti la domanda, le potenzialita' del risparmio e di aumento dell'efficienza del sistema, i flussi di energia, lo sviluppo della rete nazionale e l'evoluzione della potenza richiesta che il gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'Art. 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999, provvede a trasmettere alla Regione in attuazione di apposito protocollo d'intesa promosso dalla Regione medesima. 4. La Regione inoltre: a) promuove ed organizza lo sviluppo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e di valorizzazione delle fonti rinnovabili (certificati verdi) riferiti ai progetti energetici localizzati sul territorio regionale; b) applica i tetti alle emissioni di gas ad effetto serra del sistema energetico regionale, d'intesa con il ministero competente, in conformita' alla direttiva n. 2003/1987/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunita' e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del consiglio; c) promuove la partecipazione del sistema produttivo regionale allo sviluppo di progetti di intervento volti alla riduzione delle emissioni gas serra in adesione ai meccanismi di flessibilita' previsti dal protocollo di Kyoto.