Art. 20. Condizioni di esercizio degli impianti 1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalita' autorizzati dall'amministrazione competente ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lettera j), e dell'Art. 3, comma 1, lettera b), secondo quanto disposto dall'Art. 1-quinquies della legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacita' produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilita). 2. Gli esercenti gli impianti di produzione elettrica localizzati nel territorio regionale, di potenza nominale maggiore di 3 MVA collegati alle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica hanno l'obbligo di informare la Regione, entro il 15 febbraio di ogni anno, dei dati di esercizio e dei programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata degli impianti stessi, nonche' della definitiva messa fuori servizio dei medesimi. 3. Con delibera di giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata iu vigore della presente legge e' approvato l'elenco dei dati di esercizio di cui al comma 2 e sono regolate le modalita' di trasmissione degli stessi. 4. La mancata, tardiva, o incompleta trasmissione dei dati ed informazioni di cui al comma 2 comportera' l'irrogazione, da parte della Regione, di sanzioni amministrative pecuniarie il cui ammontare potra' variare da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro.