Art. 20.
               Condizioni di esercizio degli impianti
    1.  Gli  impianti  di generazione di energia elettrica di potenza
nominale maggiore  di  10  MVA  sono  mantenuti  in stato di perfetta
efficienza  dai  proprietari  o  dai  titolari  dell'autorizzazione e
possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e
modalita'   autorizzati   dall'amministrazione  competente  ai  sensi
dell'Art. 2, comma 1, lettera j), e dell'Art. 3, comma 1, lettera b),
secondo  quanto disposto dall'Art. 1-quinquies della legge 27 ottobre
2003,  n.  290  (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge  29 agosto  2003,  n.  239, recante disposizioni urgenti per la
sicurezza  del  sistema  elettrico  nazionale  e  per  il recupero di
potenza  di  energia  elettrica.  Deleghe  al  Governo  in materia di
remunerazione  della  capacita'  produttiva di energia elettrica e di
espropriazione per pubblica utilita).
    2. Gli esercenti gli impianti di produzione elettrica localizzati
nel  territorio  regionale,  di  potenza  nominale maggiore  di 3 MVA
collegati  alle  reti  di  trasporto  e di distribuzione dell'energia
elettrica   hanno   l'obbligo  di  informare  la  Regione,  entro  il
15 febbraio  di  ogni  anno, dei dati di esercizio e dei programmi di
manutenzione  degli  impianti  che comportino arresti di lunga durata
degli  impianti stessi, nonche' della definitiva messa fuori servizio
dei medesimi.
    3. Con delibera di giunta regionale da emanarsi entro centottanta
giorni  dall'entrata  iu  vigore  della  presente  legge e' approvato
l'elenco  dei  dati di esercizio di cui al comma 2 e sono regolate le
modalita' di trasmissione degli stessi.
    4.  La  mancata,  tardiva,  o incompleta trasmissione dei dati ed
informazioni  di  cui  al comma 2 comportera' l'irrogazione, da parte
della Regione, di sanzioni amministrative pecuniarie il cui ammontare
potra'  variare da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 5.000,00
euro.