Art. 21.
                             I n t e s e
    1.  La  Regione stipula con lo Stato intese al fine di assicurare
l'integrazione   ed  il  coordinamento  tra  la  politica  energetica
regionale   e   nazionale,   concorrere   ad  elevare  la  sicurezza,
l'affidabilita'   e   la   continuita'  degli  approvvigionamenti  in
quantita'  commisurata  al fabbisogno energetico regionale, garantire
l'esercizio coordinato delle funzioni di rispettiva competenza, sulla
base  dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e
leale collaborazione.