Art. 21. I n t e s e 1. La Regione stipula con lo Stato intese al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica regionale e nazionale, concorrere ad elevare la sicurezza, l'affidabilita' e la continuita' degli approvvigionamenti in quantita' commisurata al fabbisogno energetico regionale, garantire l'esercizio coordinato delle funzioni di rispettiva competenza, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.