Art. 22. Obblighi di servizio pubblico dei distributori di energia elettrica e gas naturale 1. Gli operatori dei servizi energetici soggetti ad obblighi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e di valorizzazione delle fonti rinnovabili ai sensi dell'Art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'Art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, formulano il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alla Regione e agli enti locali interessati entro il 31 maggio di ogni anno, allegando per gli interventi da realizzarsi nel territorio regionale l'elenco delle autorizzazioni richieste nonche' per gli interventi per i quali si chiede l'attivazione della procedura di cui al comma 2, la documentazione richiesta per il rilascio di autorizzazioni, pareri, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione degli stessi. 2. L'amministrazione competente puo' attivare, anche su richiesta degli operatori interessati, una Conferenza di servizi per il coordinamento e l'integrazione dei procedimenti amministrativi e per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi. 3. Gli operatori danno informazione alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno, dei titoli di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti rinnovabili posseduti per rispettare gli obiettivi specifici ad essi assegnati relativi all' anno precedente. 4. La Regione promuove intese con l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas al fine di definire le modalita' organizzative e procedimentali volte a coordinare le attivita' di rispettiva competenza riferite agli obblighi di cui al comma 1, anche attraverso lo scambio di informazioni riguardo alle inottemperanze riscontrate ad alle sanzioni applicate. 5. La Regione promuove accordi con gli operatori dei servizi di cui al comma 1, al fine di coordinare le modalita' di raggiungimento degli obiettivi di incremento di cui all'Art. 2, comma 2, lettera e).