Art. 22.
Obblighi di servizio pubblico dei distributori di energia elettrica e
                            gas naturale
    1.  Gli  operatori dei servizi energetici soggetti ad obblighi di
incremento dell'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e
di valorizzazione delle fonti rinnovabili ai sensi dell'Art. 9, comma
1,  del  decreto  legislativo n. 79 del 1999 e dell'Art. 16, comma 4,
del  decreto  legislativo n. 164 del 2000, formulano il piano annuale
delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi
specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alla Regione e agli enti
locali interessati entro il 31 maggio di ogni anno, allegando per gli
interventi  da  realizzarsi  nel  territorio regionale l'elenco delle
autorizzazioni  richieste  nonche'  per gli interventi per i quali si
chiede   l'attivazione   della  procedura  di  cui  al  comma  2,  la
documentazione  richiesta  per il rilascio di autorizzazioni, pareri,
assensi  comunque  denominati  necessari  per  la realizzazione degli
stessi.
    2. L'amministrazione competente puo' attivare, anche su richiesta
degli  operatori  interessati,  una  Conferenza  di  servizi  per  il
coordinamento  e l'integrazione dei procedimenti amministrativi e per
l'acquisizione   degli   atti   necessari  alla  realizzazione  degli
interventi.
    3.  Gli  operatori  danno  informazione  alla  Regione  entro  il
31 maggio  di  ogni  anno,  dei  titoli  di  efficienza  energetica e
valorizzazione  delle  fonti rinnovabili posseduti per rispettare gli
obiettivi specifici ad essi assegnati relativi all' anno precedente.
    4.  La  Regione  promuove  intese  con  l'Autorita' per l'energia
elettrica  ed il gas al fine di definire le modalita' organizzative e
procedimentali   volte   a  coordinare  le  attivita'  di  rispettiva
competenza riferite agli obblighi di cui al comma 1, anche attraverso
lo  scambio  di informazioni riguardo alle inottemperanze riscontrate
ad alle sanzioni applicate.
    5.  La  Regione promuove accordi con gli operatori dei servizi di
cui  al comma 1, al fine di coordinare le modalita' di raggiungimento
degli obiettivi di incremento di cui all'Art. 2, comma 2, lettera e).