Art. 23. Qualificazione degli operatori 1. La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli operatori preposti all'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della presente legge, attraverso l'istituzione di un sistema di accreditamento. 2. Il sistema di accreditamento attesta il possesso dei requisiti tecnico-gestionali, al fine di costituire adeguate garanzie in relazione alle diverse fasi del processo di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione degli interventi, in conformita' alla normativa tecnica vigente. 3. Gli operatori in possesso di una certificazione di qualita' prevista dalla normativa vigente sono accreditati con una procedura che prevede solo la verifica del possesso dei requisiti eventualmente non compresi nella stessa certificazione di qualita'. 4. La verifica di riscontrata difformita' delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato l'accreditamento, comporta la temporanea impossibilita' di partecipare all'attuazione di nuovi progetti finanziati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della presente legge. 5. Il costo dell'accreditamento e del suo mantenimento e' a carico del singolo operatore. 6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce i requisiti di accreditamento degli operatori, nell'osservanza della normativa vigente in materia, nonche' i criteri di individuazione dei soggetti preposti alle procedure di accreditamento ed ai controlli previsti dal presente articolo.