Art. 23.
                   Qualificazione degli operatori
    1.  La  Regione  persegue  l'obiettivo della qualificazione degli
operatori  preposti  all'attuazione degli interventi finanziati dalla
Regione e dagli enti locali ai sensi della presente legge, attraverso
l'istituzione di un sistema di accreditamento.
    2. Il sistema di accreditamento attesta il possesso dei requisiti
tecnico-gestionali,  al  fine  di  costituire  adeguate  garanzie  in
relazione   alle   diverse   fasi  del  processo  di  programmazione,
progettazione, esecuzione e gestione degli interventi, in conformita'
alla normativa tecnica vigente.
    3.  Gli  operatori  in possesso di una certificazione di qualita'
prevista  dalla  normativa vigente sono accreditati con una procedura
che prevede solo la verifica del possesso dei requisiti eventualmente
non compresi nella stessa certificazione di qualita'.
    4.  La verifica di riscontrata difformita' delle condizioni e dei
requisiti   che   hanno  determinato  l'accreditamento,  comporta  la
temporanea  impossibilita'  di  partecipare  all'attuazione  di nuovi
progetti  finanziati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della
presente legge.
    5.  Il  costo  dell'accreditamento  e  del  suo mantenimento e' a
carico del singolo operatore.
    6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
la  giunta  regionale  definisce  i requisiti di accreditamento degli
operatori,   nell'osservanza  della  normativa  vigente  in  materia,
nonche'  i  criteri  di  individuazione  dei  soggetti  preposti alle
procedure  di  accreditamento  ed  ai controlli previsti dal presente
articolo.