Art. 24.
    Monitoraggio dell'attuazione della direttiva n. 2001/1977/CE
    1. La giunta regionale, entro il 30 novembre 2005, adotta e rende
pubblica   una  relazione  contenente  la  valutazione  dei  seguenti
aspetti:
      a)  raggiungimento  degli  obiettivi  regionali  di  consumo di
elettricita' prodotta da fonti rinnovabili in termini percentuali del
consumo interno di elettricita';
      b) traduzione regionale degli obiettivi indicativi nazionali di
cui all'Art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 2001/1977/CE, nonche'
degli  obiettivi  nazionali  di limitazione delle emissioni di gas ad
effetto serra;
      c)  efficacia  degli  strumenti  pubblici  di  intervento  e di
incentivazione  previsti  dalla presente legge e delle misure volte a
raccordare  la  spesa regionale con gli strumenti di intervento dello
Stato e dell'Unione europea;
      d)  quadro  legislativo  e  regolamentare vigente riferito agli
impianti  di  produzione  di  elettricita'  da  fonti rinnovabili con
indicazione  delle  azioni da intraprendere allo scopo di ridurre gli
ostacoli   normativi,   razionalizzare  ed  accelerare  le  procedure
autorizzative,  garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e
non  discriminatorie  e tengano conto pienamente della particolarita'
delle  fonti,  delle  tecnologie,  delle  taglie degli impianti e dei
relativi impatti ambientali e territoriali;
      e)  strumenti  di raccordo e coordinamento tra i diversi organi
amministrativi,  con indicazione di modificazione o nuova costruzione
di  forme di cooperazione che consentano la collaborazione e l'azione
coordinata  tra  i  diversi  livelli di governo e di amministrazione,
nonche'   la  presenza  e  l'intervento  unitario  di  rappresentanti
statali,  regionali  e  locali  per  l'attivazione  del  procedimento
autorizzativo  di cui all'Art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003,  n.  387  (Attuazione  della direttiva n. 2001/1977/CE relativa
alla  promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita);
      f)  opportunita'  di  definire  linee guida per indirizzare gli
operatori  del  settore e di adottare uno strumento di programmazione
settoriale  in  grado  di  agevolare  l'esercizio  delle attivita' di
produzione elettrica da fonti rinnovabili.
    2.  La relazione regionale di cui al comma 1, aggiornata ogni due
anni  per gli aspetti di cui alle lettere a) e b), viene trasmessa al
Ministero  delle  attivita'  produttive, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e alla Commissione europea.