Art. 24. Monitoraggio dell'attuazione della direttiva n. 2001/1977/CE 1. La giunta regionale, entro il 30 novembre 2005, adotta e rende pubblica una relazione contenente la valutazione dei seguenti aspetti: a) raggiungimento degli obiettivi regionali di consumo di elettricita' prodotta da fonti rinnovabili in termini percentuali del consumo interno di elettricita'; b) traduzione regionale degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'Art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 2001/1977/CE, nonche' degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra; c) efficacia degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione previsti dalla presente legge e delle misure volte a raccordare la spesa regionale con gli strumenti di intervento dello Stato e dell'Unione europea; d) quadro legislativo e regolamentare vigente riferito agli impianti di produzione di elettricita' da fonti rinnovabili con indicazione delle azioni da intraprendere allo scopo di ridurre gli ostacoli normativi, razionalizzare ed accelerare le procedure autorizzative, garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto pienamente della particolarita' delle fonti, delle tecnologie, delle taglie degli impianti e dei relativi impatti ambientali e territoriali; e) strumenti di raccordo e coordinamento tra i diversi organi amministrativi, con indicazione di modificazione o nuova costruzione di forme di cooperazione che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi livelli di governo e di amministrazione, nonche' la presenza e l'intervento unitario di rappresentanti statali, regionali e locali per l'attivazione del procedimento autorizzativo di cui all'Art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva n. 2001/1977/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita); f) opportunita' di definire linee guida per indirizzare gli operatori del settore e di adottare uno strumento di programmazione settoriale in grado di agevolare l'esercizio delle attivita' di produzione elettrica da fonti rinnovabili. 2. La relazione regionale di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni per gli aspetti di cui alle lettere a) e b), viene trasmessa al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla Commissione europea.