Art. 25. Attuazione della direttiva n. 2002/1991/CE 1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, ai sensi dell'Art. 34 della legge regionale n. 31 del 2002: a) i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici; b) la metodologia di calcolo del rendimento energetico per gli edifici, sulla base del quadro generale di cui all'allegato della direttiva n. 2002/1991/CE; c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici. 2. Nell'individuare i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici la Regione tiene conto dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali, nonche' delle condizioni climatiche e territoriali esterne, della destinazione d'uso e delle caratteristiche ed eta' degli edifici. 3. I requisiti di cui al comma 2 sono riveduti a scadenze regolari e aggiornati tenuto conto dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e benefici e sulla base dei progressi tecnici. 4. I criteri generali per la certificazione energetica degli edifici sono posti a base della compilazione della scheda tecnica descrittiva, del fascicolo del fabbricato e del certificato di conformita' edilizia ed agibilita' di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 31 del 2002. 5. L'attestato di certificazione ha validita' temporale di cinque anni dal momento.del suo rilascio e comprende il rendimento energetico dell'edificio ed i valori di riferimento fissati dalle norme vigenti; l'attestato e' corredato da raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico, tenuto conto dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e benefici. 6. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di certificazione energetica degli edifici e realizza l'ispezione periodica a campione degli impianti di climatizzazione. Le spese relative al servizio di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta. 7. In fase di costruzione, compravendita e locazione di edifici, l'attestato di certificazione energetica deve essere messo a disposizione del proprietario ovvero questi deve metterlo a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi.