Art. 25.
             Attuazione della direttiva n. 2002/1991/CE
    1.  Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge
la  giunta  regionale,  sentita la competente commissione consiliare,
individua,  ai  sensi  dell'Art.  34  della legge regionale n. 31 del
2002:
      a) i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici;
      b)  la metodologia di calcolo del rendimento energetico per gli
edifici,  sulla  base  del  quadro generale di cui all'allegato della
direttiva n. 2002/1991/CE;
      c)  i  criteri  generali per la certificazione energetica degli
edifici.
    2.  Nell'individuare  i requisiti minimi di rendimento energetico
per   gli  edifici  la  Regione  tiene  conto  dei  criteri  generali
tecnico-costruttivi  e  delle  norme  tecniche  essenziali nazionali,
nonche'  delle  condizioni  climatiche  e territoriali esterne, della
destinazione d'uso e delle caratteristiche ed eta' degli edifici.
    3.  I  requisiti  di  cui  al  comma  2  sono riveduti a scadenze
regolari  e  aggiornati  tenuto conto dell'efficacia degli interventi
sotto  il  profilo  dei  costi  e benefici e sulla base dei progressi
tecnici.
    4.  I  criteri  generali  per  la certificazione energetica degli
edifici  sono  posti  a  base della compilazione della scheda tecnica
descrittiva,  del  fascicolo  del  fabbricato  e  del  certificato di
conformita' edilizia ed agibilita' di cui agli articoli 20 e 21 della
legge regionale n. 31 del 2002.
    5. L'attestato di certificazione ha validita' temporale di cinque
anni   dal   momento.del  suo  rilascio  e  comprende  il  rendimento
energetico  dell'edificio  ed  i  valori di riferimento fissati dalle
norme  vigenti;  l'attestato  e'  corredato da raccomandazioni per il
miglioramento  del rendimento energetico, tenuto conto dell'efficacia
degli interventi sotto il profilo dei costi e benefici.
    6.  La  Regione  promuove  lo  sviluppo  e  la qualificazione dei
servizi   di  certificazione  energetica  degli  edifici  e  realizza
l'ispezione  periodica  a campione degli impianti di climatizzazione.
Le  spese  relative  al  servizio di certificazione sono a carico del
soggetto che ne fa richiesta.
    7.  In fase di costruzione, compravendita e locazione di edifici,
l'attestato   di   certificazione  energetica  deve  essere  messo  a
disposizione   del   proprietario   ovvero  questi  deve  metterlo  a
disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi.