Art. 28. Collaborazione tra le strutture tecniche 1. Le strutture tecniche della Regione e degli enti locali preposte alla elaborazione e attuazione delle politiche energetiche territoriali operano in un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia, ai fini di migliorare la qualita' tecnica degli atti e dei servizi resi ai cittadini e di favorire la omogeneita' dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa. 2. La Regione le province e i comuni assumono gli opportuni accordi per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1.