Art. 28.
              Collaborazione tra le strutture tecniche
    1.  Le  strutture  tecniche  della  Regione  e  degli enti locali
preposte  alla  elaborazione e attuazione delle politiche energetiche
territoriali  operano  in  un rapporto di stretta collaborazione e di
sinergia,  ai fini di migliorare la qualita' tecnica degli atti e dei
servizi  resi  ai  cittadini e di favorire la omogeneita' dei criteri
metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.
    2.  La  Regione  le  province  e  i comuni assumono gli opportuni
accordi per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1.