Art. 29. Funzioni di osservatorio dell'energia 1. La Regione esercita le funzioni di osservatorio regionale dell'energia curando in particolare: a) la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia e la loro elaborazione su base provinciale e regionale; b) lo sviluppo di previsioni sugli scenari evolutivi; c) la valutazione dello stato dei servizi di pubblica utilita' anche in riferimento agli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse; d) lo studio dell'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare nonche' degli ostacoli normativi e di altra natura che si frappongono al conseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 1. 2. Fino all'istituzione dell'Agenzia di cui all'Art. 26 le funzioni di osservatorio vengono esercitate dal servizio politiche energetiche della Regione. 3. La Regione, d'intesa con le province, specifica e articola i compiti e gli obiettivi della funzione di osservatorio, individuando forme di coordinamento e di integrazione con le funzioni dell'autorita' per l'energia elettrica ed il gas e le attivita' di altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per la programmazione energetica territoriale. 4. Gli enti locali e i soggetti cui e' affidata la gestione degli interventi di iniziativa diretta della Regione sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni sull' attuazione dei programmi e progetti di competenza. L'adempimento di tale compito informativo costituisce requisito per l'ammissione ai contributi regionali previsti dalla presente legge. La Regione provvede nell' ambito delle attivita' di osservatorio alla definizione degli standard tecnici volti a rendere omogenee, compatibili e integrabilile basi informative dei vari livelli istituzionali. 5. La Regione promuove la stipulazione di accordi con i soggetti pubblici e privati detentori di informazioni che possono contribuire all'attivita' di osservatorio, avendo garantiti l'accesso e la possibilita' di utilizzo delle informazioni raccolte. I dati raccolti nell'ambito delle funzioni di osservatorio sono resi pubblici nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 6. Sulla base degli elementi raccolti nell' ambito delle funzioni di osservatorio, la giunta regionale presenta al consiglio una relazione periodica sul grado di conseguimento degli obiettivi fissati dal PER, sui fattori di maggiore criticita' che hanno condizionato il completo raggiungimento di detti obiettivi, sugli elementi di coerenza ed efficacia delle misure adottate.