Art. 29.
                Funzioni di osservatorio dell'energia
    1.  La  Regione  esercita  le  funzioni di osservatorio regionale
dell'energia curando in particolare:
      a)  la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni
che    attengono    alla   produzione,   trasformazione,   trasporto,
distribuzione  e  uso  finale  dell'energia e la loro elaborazione su
base provinciale e regionale;
      b) lo sviluppo di previsioni sugli scenari evolutivi;
      c)  la valutazione dello stato dei servizi di pubblica utilita'
anche in riferimento agli obiettivi generali di carattere sociale, di
tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
      d)   lo   studio   dell'evoluzione  del  quadro  legislativo  e
regolamentare  nonche' degli ostacoli normativi e di altra natura che
si frappongono al conseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 1.
    2.  Fino  all'istituzione  dell'Agenzia  di  cui  all'Art.  26 le
funzioni  di  osservatorio  vengono esercitate dal servizio politiche
energetiche della Regione.
    3.  La  Regione, d'intesa con le province, specifica e articola i
compiti  e gli obiettivi della funzione di osservatorio, individuando
forme   di   coordinamento   e   di   integrazione  con  le  funzioni
dell'autorita'  per  l'energia  elettrica ed il gas e le attivita' di
altri   osservatori   e  organismi  di  monitoraggio  previsti  dalla
legislazione  vigente,  al fine di costituire un idoneo strumento per
la programmazione energetica territoriale.
    4. Gli enti locali e i soggetti cui e' affidata la gestione degli
interventi  di iniziativa diretta della Regione sono tenuti a fornire
alla  Regione  le  informazioni  sull'  attuazione  dei  programmi  e
progetti  di  competenza.  L'adempimento  di tale compito informativo
costituisce   requisito  per  l'ammissione  ai  contributi  regionali
previsti dalla presente legge. La Regione provvede nell' ambito delle
attivita'  di  osservatorio  alla  definizione degli standard tecnici
volti   a   rendere   omogenee,   compatibili  e  integrabilile  basi
informative dei vari livelli istituzionali.
    5.  La Regione promuove la stipulazione di accordi con i soggetti
pubblici  e privati detentori di informazioni che possono contribuire
all'attivita'  di  osservatorio,  avendo  garantiti  l'accesso  e  la
possibilita' di utilizzo delle informazioni raccolte. I dati raccolti
nell'ambito  delle  funzioni  di  osservatorio sono resi pubblici nei
limiti  di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
    6. Sulla base degli elementi raccolti nell' ambito delle funzioni
di  osservatorio,  la  giunta  regionale  presenta  al  consiglio una
relazione  periodica  sul  grado  di  conseguimento  degli  obiettivi
fissati  dal  PER,  sui  fattori  di maggiore  criticita'  che  hanno
condizionato  il  completo  raggiungimento  di detti obiettivi, sugli
elementi di coerenza ed efficacia delle misure adottate.