Art. 31.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione  fa  fronte con l'istituzione di apposite unita' previsionali
di  base  e  relativi  capitoli  nel bilancio regionale, che verranno
dotati  della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della
legge  annuale  di bilancio, a norma di quanto disposto dall'Art. 37,
comma  1,  della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile  della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  leggi
regionali  6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e nel rispetto
dei   vincoli   derivanti   da  assegnazioni  di  fondi  nazionali  e
comunitari.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 23 dicembre 2004
                               ERRANI