Art. 4.
                         Funzioni dei comuni
    1. I comuni:
      a)   approvano   programmi   ed   attuano   progetti   per   la
qualificazione   energetica   del  sistema  urbano,  con  particolare
riferimento  alla  promozione  dell'uso  razionale  dell'energia, del
risparmio  energetico  negli edifici, allo sviluppo degli impianti di
produzione   e   distribuzione   dell'energia   derivante   da  fonti
rinnovabili  ed  assimilate  e  di  altri  interventi  e  servizi  di
interesse  pubblico  volti  a sopperire alla domanda di energia utile
degli  insediamenti  urbani,  comprese le reti di teleriscaldamento e
l'illuminazione   pubblica,   anche   nell'ambito  dei  programmi  di
riqualificazione urbana previsti dalla legislazione vigente;
      b)  esercitano  le funzioni di cui all'Art. 6 della legge n. 10
del  1991,  nonche'  le  altre funzioni attribuite loro da specifiche
disposizioni legislative.