Art. 5.
Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e adeguamento
       delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia
    1.  Gli  enti  locali  operano  tramite  i  propri  strumenti  di
pianificazione  territoriale  e  urbanistica al fine di assicurare il
contenimento  dei  consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la
valorizzazione  delle  fonti  rinnovabili  ed  assimilate di energia,
promuovere  la dotazione e fruibilita' di altri servizi energetici di
interesse    locale,    anche   nell'ambito   degli   interventi   di
riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente.
    2. La pianificazione territoriale e urbanistica:
      a)  definisce  le  dotazioni  energetiche di interesse pubblico
locale da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione;
      b)    puo'    subordinare   l'attuazione   di   interventi   di
trasformazione  al  fatto  che  sia  presente, ovvero si realizzi, la
dotazione  di  infrastrutture  di  produzione,  recupero, trasporto e
distribuzione  di  energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata
al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.
    3.   I   comuni,  nel  disciplinare  l'attivita'  urbanistica  ed
edilizia,  provvedono  a  recepire  i  requisiti minimi di rendimento
energetico  per gli edifici stabiliti dalla giunta regionale ai sensi
dell'Art.  25,  comma  1,  lettera  a),  e  possono  decidere  di non
applicarli per le categorie di fabbricati di cui all'Art. 4, comma 3,
della direttiva n. 2002/1991/CE.
    4. I comuni provvedono affinche':
      a)  per  gli  interventi  di nuova urbanizzazione di superficie
utile  totale superiore ai 1.000 m2, sia valutata in fase di progetto
la  fattibilita'  tecnico-economica  dell'applicazione di impianti di
produzione   di  energia  basati  sulla  valorizzazione  delle  fonti
rinnovabili,  impianti  di  cogenerazione,  pompe  di calore, sistemi
centralizzati di riscaldamento e raffrescamento;
      b)  per  gli  edifici  di  nuova costruzione dotati di impianti
termici  centralizzati  adibiti  al  riscaldamento ambientale per una
pluralita'  di  utenze,  sia  prescritta  l'adozione  di  sistemi  di
termoregolazione  e  contabilizzazione  del  calore  per ogni singola
unita' immobiliare;
      c)  per gli edifici di nuova costruzione di proprieta' pubblica
o  adibiti ad uso pubblico, sia rispettato l'obbligo di soddisfare il
fabbisogno  energetico  degli  stessi mediante le fonti rinnovabili o
assimilate di energia e sia prevista l'adozione di sistemi telematici
per il controllo e la conduzione degli impianti energetici;
      d)  per  gli  edifici  esistenti  di  superficie  utile  totale
superiore  a  1.000 m2 che subiscono interventi assoggettati a titolo
abilitativo  ai  sensi  dell'Art. 6 della legge regionale 25 novembre
2002,  n.  31  (Disciplina generale dell'edilizia), sia migliorato il
loro  rendimento  energetico al fine di soddisfare i requisiti minimi
di  cui  all'Art.  25,  comma  1,  lettera a), della presente legge e
possano essere introdotti sistemi di contabilizzazione del calore per
ogni singola unita' immobiliare.