Art. 5. Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia 1. Gli enti locali operano tramite i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, promuovere la dotazione e fruibilita' di altri servizi energetici di interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente. 2. La pianificazione territoriale e urbanistica: a) definisce le dotazioni energetiche di interesse pubblico locale da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione; b) puo' subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al fatto che sia presente, ovvero si realizzi, la dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento. 3. I comuni, nel disciplinare l'attivita' urbanistica ed edilizia, provvedono a recepire i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici stabiliti dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 25, comma 1, lettera a), e possono decidere di non applicarli per le categorie di fabbricati di cui all'Art. 4, comma 3, della direttiva n. 2002/1991/CE. 4. I comuni provvedono affinche': a) per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m2, sia valutata in fase di progetto la fattibilita' tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento; b) per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralita' di utenze, sia prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare; c) per gli edifici di nuova costruzione di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico, sia rispettato l'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi mediante le fonti rinnovabili o assimilate di energia e sia prevista l'adozione di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti energetici; d) per gli edifici esistenti di superficie utile totale superiore a 1.000 m2 che subiscono interventi assoggettati a titolo abilitativo ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), sia migliorato il loro rendimento energetico al fine di soddisfare i requisiti minimi di cui all'Art. 25, comma 1, lettera a), della presente legge e possano essere introdotti sistemi di contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare.