Art. 6. Programmazione energetica territoriale 1. La programmazione energetica territoriale si articola nei livelli regionale, provinciale e comunale, secondo quanto previsto dall'Art. 2, comma 1, lettera a), dall'Art. 3, comma 1, lettera a), e dall'Art. 4, comma 1, lettera a). 2. Gli strumenti della programmazione energetica territoriale di cui al comma 1 sono predisposti e approvati nel rispetto degli obiettivi generali e dei principi di cui all'Art. 1, commi 3 e 4. 3. La Regione e gli enti locali, nella formulazione ed attuazione degli strumenti di programmazione di cui al comma 1, favoriscono forme di approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra gli obiettivi generali di politica energetica e le politiche settoriali rivolte ai medesimi contesti progettuali e territoriali. 4. La Regione, le province ed i comuni provvedono, in sede di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, in conformita' all'Art. 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e con riguardo alla direttiva n. 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alla direttiva n. 2001/1977/CE del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, informando la propria attivita' al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione di cui all'Art. 7.