Art. 6.
               Programmazione energetica territoriale
    1.  La  programmazione  energetica  territoriale  si articola nei
livelli  regionale,  provinciale  e comunale, secondo quanto previsto
dall'Art. 2, comma 1, lettera a), dall'Art. 3, comma 1, lettera a), e
dall'Art. 4, comma 1, lettera a).
    2.  Gli strumenti della programmazione energetica territoriale di
cui  al  comma  1  sono  predisposti  e  approvati nel rispetto degli
obiettivi generali e dei principi di cui all'Art. 1, commi 3 e 4.
    3. La Regione e gli enti locali, nella formulazione ed attuazione
degli  strumenti  di  programmazione  di  cui al comma 1, favoriscono
forme  di  approccio  integrato,  valorizzando i collegamenti tra gli
obiettivi  generali  di politica energetica e le politiche settoriali
rivolte ai medesimi contesti progettuali e territoriali.
    4.  La  Regione,  le  province ed i comuni provvedono, in sede di
elaborazione  ed  approvazione  dei  propri  piani,  alla valutazione
preventiva  della  sostenibilita'  ambientale  e  territoriale  degli
effetti  derivanti  dalla  loro attuazione, in conformita' all'Art. 5
della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla
tutela  e  l'uso  del  territorio)  e  con riguardo alla direttiva n.
2001/42/CE  del  27 giugno  2001  concernente  la  valutazione  degli
effetti  di  determinati  piani  e  programmi  sull'ambiente  e  alla
direttiva  n.  2001/1977/CE  del  27 settembre  2001 sulla promozione
dell'energia  elettrica  prodotta da fonti rinnovabili, informando la
propria attivita' al metodo della concertazione istituzionale e della
partecipazione di cui all'Art. 7.