Art. 7.
            Concertazione istituzionale e partecipazione
    1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di
programmazione energetica territoriale previste dalla presente legge,
informano   la   propria  attivita'  al  metodo  della  concertazione
istituzionale  e  della  partecipazione  delle  istanze  di rilevanza
economica  e sociale, anche attraverso i metodi e gli strumenti delle
Agende  21 locali e gli strumenti di raccordo interistituzionale e di
concertazione di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 ed alla legge
regionale n. 6 del 2004.