Art. 7. Concertazione istituzionale e partecipazione 1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di programmazione energetica territoriale previste dalla presente legge, informano la propria attivita' al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale, anche attraverso i metodi e gli strumenti delle Agende 21 locali e gli strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 ed alla legge regionale n. 6 del 2004.