Art. 8.
                     Piano energetico regionale
    1. Compete alla Regione, attraverso il Piano energetico regionale
(PER),   stabilire   gli   indirizzi   programmatici  della  politica
energetica   regionale  finalizzati  allo  sviluppo  sostenibile  del
sistema energetico regionale, anche attraverso il coordinamento degli
strumenti   pubblici   regionali   e   locali   di  intervento  e  di
incentivazione a favore della ricerca applicata, della qualificazione
e  diffusione  di  servizi  di  pubblica  utilita', dello sviluppo di
processi  produttivi  e  prodotti  ad  alta  efficienza  energetica e
ridotto  impatto  ambientale,  di  informazione ed orientamento degli
utenti finali.
    2.  Il  PER, sulla base della valutazione dello stato del sistema
regionale  nelle  componenti  legate  alle  attivita'  di produzione,
trasformazione,  trasporto, distribuzione ed uso finale delle diverse
forme  di energia e dello scenario evolutivo tendenziale spontaneo di
medio-lungo termine, specifica gli obiettivi di cui all'Art. 1, comma
3,   e  le  relative  linee  di  intervento  alla  cui  realizzazione
concorrono soggetti pubblici e privati.
    3. Il PER e' approvato dal consiglio regionale, su proposta della
giunta,  sentita  la Conferenza Regione-autonomie locali, ha di norma
durata  decennale  e puo' essere aggiornato con la medesima procedura
in   considerazione   di  mutamenti  del  sistema  energetico  aventi
rilevanti  riflessi sugli obiettivi e sulle linee di intervento dallo
stesso  individuati  ovvero  per renderli compatibili con gli impegni
nazionali  sui  cambiamenti  climatici e con gli obiettivi indicativi
nazionali  di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili,
stabiliti  ai  sensi  dell'Art.  3,  paragrafo  2, della direttiva n.
2001/1977/CE.
    4. La delibera consiliare di approvazione del PER ha efficacia di
programmazione  economico-finanziaria  ai  fini  della individuazione
delle  linee regionali di intervento e degli stanziamenti di bilancio
da  impegnare,  dando  priorita'  al risparmio energetico, alle fonti
rinnovabili ed all'ambientalizzazione degli impianti energetici. Alla
stessa  consegue  direttamente  la  fase di attuazione del PER di cui
all'Art. 9.
    5.  La  Regione  stipula  convenzioni e accordi con l'ente per le
nuove  tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  (ENEA)  in applicazione
dell'Art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 settembre
2003,  n.  257  (Riordino  della  disciplina  dell'ente  per le nuove
tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente)  e  con  altri enti pubblici e
privati,  funzionali  alla  predisposizione  del  PER e fornisce alle
province   e  ai  comuni  informazioni  nella  predisposizione  degli
strumenti di programmazione energetica territoriale.