Art. 8. Piano energetico regionale 1. Compete alla Regione, attraverso il Piano energetico regionale (PER), stabilire gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, anche attraverso il coordinamento degli strumenti pubblici regionali e locali di intervento e di incentivazione a favore della ricerca applicata, della qualificazione e diffusione di servizi di pubblica utilita', dello sviluppo di processi produttivi e prodotti ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale, di informazione ed orientamento degli utenti finali. 2. Il PER, sulla base della valutazione dello stato del sistema regionale nelle componenti legate alle attivita' di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso finale delle diverse forme di energia e dello scenario evolutivo tendenziale spontaneo di medio-lungo termine, specifica gli obiettivi di cui all'Art. 1, comma 3, e le relative linee di intervento alla cui realizzazione concorrono soggetti pubblici e privati. 3. Il PER e' approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, ha di norma durata decennale e puo' essere aggiornato con la medesima procedura in considerazione di mutamenti del sistema energetico aventi rilevanti riflessi sugli obiettivi e sulle linee di intervento dallo stesso individuati ovvero per renderli compatibili con gli impegni nazionali sui cambiamenti climatici e con gli obiettivi indicativi nazionali di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, stabiliti ai sensi dell'Art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 2001/1977/CE. 4. La delibera consiliare di approvazione del PER ha efficacia di programmazione economico-finanziaria ai fini della individuazione delle linee regionali di intervento e degli stanziamenti di bilancio da impegnare, dando priorita' al risparmio energetico, alle fonti rinnovabili ed all'ambientalizzazione degli impianti energetici. Alla stessa consegue direttamente la fase di attuazione del PER di cui all'Art. 9. 5. La Regione stipula convenzioni e accordi con l'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) in applicazione dell'Art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (Riordino della disciplina dell'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) e con altri enti pubblici e privati, funzionali alla predisposizione del PER e fornisce alle province e ai comuni informazioni nella predisposizione degli strumenti di programmazione energetica territoriale.