Art. 9. Attuazione del piano energetico regionale 1. Il PER e' attuato attraverso piani triennali di intervento approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta e programmi annuali approvati dalla giunta regionale. 2. I programmi di cui al comma 1 individuano i finanziamenti accordati, le tipologie degli interventi ammissibili, le categorie dei soggetti destinatari, i criteri generali per uniformare la valutazione delle proposte, l'entita' e le tipologie dei contributi, le modalita' di assegnazione, controllo, revoca dei finanziamenti regionali, i termini di presentazione delle domande e di realizzazione dell'intervento, i dati e le informazioni che debbono essere forniti alla Regione relativamente alle fasi di costruzione e di esercizio degli interventi incentivati. 3. Gli enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani e progetti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a), e all'Art. 4, comma 1, lettera a), sia singolarmente sia in forma associata. Essi possono presentare progetti per conto di altri soggetti, pubblici e privati, purche' i progetti siano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e coerenti con le linee di programmazione energetica regionale e di protezione ambientale. In tal caso il finanziamento regionale viene concesso agli enti locali ai quali spetta instaurare e disciplinare, secondo le forme del proprio ordinamento, ulteriori e separati rapporti con i destinatari ultimi del finanziamento regionale. 4. Sono ammesse domande di finanziamento relative a stralci funzionali purche' inquadrati in un progetto organico del quale sia comprovata la funzionalita' e la finanziabilita'. 5. Le domande debbono essere accompagnate da una apposita relazione illustrativa contenente: a) l'indicazione di conformita' agli obiettivi di programmazione locale e regionale e alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere; c) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa; d) il piano finanziario con l'individuazione dei mezzi di copertura e della loro ripartizione nel tempo; e) i riferimenti di conformita' ai requisiti prestazionali di cui all'Art. 10; f) l'indicazione delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi richiesti dalle norme vigenti. 6. Le modalita' di erogazione dei finanziamenti relativi ai programmi di iniziativa diretta della Regione sono stabilite di volta in volta nel contesto del programma medesimo. La stipula di accordi volontari di filiera ovvero di progetti d'area di qualificazione energetica costituisce elemento di priorita' per l'accesso agli incentivi. 7. Al fine di garantire la funzionalita' della spesa regionale al raggiungimento progressivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, i finanziamenti accordati ai sensi della presente legge decadono ove il destinatario non comunichi all'amministrazione preposta di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro i termini stabiliti dai programmi di cui al comma 2. Il titolare ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore e di concordare con l'amministrazione preposta la proroga dei termini per la realizzazione del progetto. 8. Per gli interventi che possono accedere ai titoli di efficienza energetica e di valorizzazione delle fonti rinnovabili, i piani di cui al comma 1 stabiliscono i casi nei quali il titolare del finanziamento trasferisce alla Regione la quota parte dei titoli acquisiti tramite gli interventi medesimi. 9. Con regolamento regionale da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono regolate le modalita' di utilizzo dei titoli di cui al comma 8. 10. Per la promozione e lo sviluppo di progetti di formazione e aggiornamento professionale, per sostenere le iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica dei trasporti, compreso l'uso dei carburanti e mezzi a ridotte emissioni inquinanti, per contribuire allo sviluppo di progetti di ricerca ed innovazione tecnologica, per assicurare la riduzione dell'inquinamento luminoso e consumi energetici da esso derivanti, si applica la normativa regionale in materia.