Art. 9.
              Attuazione del piano energetico regionale
    1.  Il  PER  e'  attuato attraverso piani triennali di intervento
approvati   dal  consiglio  regionale  su  proposta  della  giunta  e
programmi annuali approvati dalla giunta regionale.
    2.  I  programmi  di  cui  al comma 1 individuano i finanziamenti
accordati,  le  tipologie  degli interventi ammissibili, le categorie
dei  soggetti  destinatari,  i  criteri  generali  per  uniformare la
valutazione  delle proposte, l'entita' e le tipologie dei contributi,
le  modalita'  di  assegnazione,  controllo, revoca dei finanziamenti
regionali,   i   termini   di   presentazione   delle  domande  e  di
realizzazione  dell'intervento,  i dati e le informazioni che debbono
essere  forniti alla Regione relativamente alle fasi di costruzione e
di esercizio degli interventi incentivati.
    3.  Gli enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani
e  progetti  di  cui  all'Art.  3, comma 1, lettera a), e all'Art. 4,
comma  1,  lettera a), sia singolarmente sia in forma associata. Essi
possono  presentare  progetti per conto di altri soggetti, pubblici e
privati,   purche'  i  progetti  siano  conformi  agli  strumenti  di
pianificazione territoriale ed urbanistica e coerenti con le linee di
programmazione  energetica  regionale  e di protezione ambientale. In
tal  caso  il finanziamento regionale viene concesso agli enti locali
ai  quali  spetta  instaurare  e  disciplinare,  secondo le forme del
proprio  ordinamento, ulteriori e separati rapporti con i destinatari
ultimi del finanziamento regionale.
    4.  Sono  ammesse  domande  di  finanziamento  relative a stralci
funzionali  purche'  inquadrati in un progetto organico del quale sia
comprovata la funzionalita' e la finanziabilita'.
    5.  Le  domande  debbono  essere  accompagnate  da  una  apposita
relazione illustrativa contenente:
      a)    l'indicazione    di   conformita'   agli   obiettivi   di
programmazione  locale  e regionale e alle previsioni degli strumenti
di pianificazione territoriale e urbanistica;
      b)  l'indicazione  degli  obiettivi generali e specifici che si
intendono raggiungere;
      c) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa;
      d)  il  piano  finanziario  con  l'individuazione  dei mezzi di
copertura e della loro ripartizione nel tempo;
      e)  i  riferimenti di conformita' ai requisiti prestazionali di
cui all'Art. 10;
      f)  l'indicazione delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi
richiesti dalle norme vigenti.
    6.  Le  modalita'  di  erogazione  dei  finanziamenti relativi ai
programmi di iniziativa diretta della Regione sono stabilite di volta
in  volta  nel contesto del programma medesimo. La stipula di accordi
volontari  di  filiera  ovvero  di  progetti d'area di qualificazione
energetica  costituisce  elemento  di  priorita'  per  l'accesso agli
incentivi.
    7. Al fine di garantire la funzionalita' della spesa regionale al
raggiungimento  progressivo  degli  obiettivi di sviluppo sostenibile
del  sistema energetico regionale, i finanziamenti accordati ai sensi
della  presente  legge  decadono  ove  il  destinatario non comunichi
all'amministrazione  preposta  di aver dato inizio alla realizzazione
dell'iniziativa  entro  i  termini  stabiliti dai programmi di cui al
comma  2.  Il  titolare  ha  l'obbligo  di  segnalare  e  documentare
eventuali  ritardi  dovuti  a cause di forza maggiore e di concordare
con   l'amministrazione  preposta  la  proroga  dei  termini  per  la
realizzazione del progetto.
    8.   Per  gli  interventi  che  possono  accedere  ai  titoli  di
efficienza  energetica e di valorizzazione delle fonti rinnovabili, i
piani di cui al comma 1 stabiliscono i casi nei quali il titolare del
finanziamento  trasferisce  alla  Regione  la  quota parte dei titoli
acquisiti tramite gli interventi medesimi.
    9.  Con  regolamento  regionale  da  emanarsi  entro  dodici mesi
dall'entrata   in  vigore  della  presente  legge  sono  regolate  le
modalita' di utilizzo dei titoli di cui al comma 8.
    10.  Per  la promozione e lo sviluppo di progetti di formazione e
aggiornamento  professionale, per sostenere le iniziative finalizzate
al  miglioramento  dell'efficienza energetica dei trasporti, compreso
l'uso  dei  carburanti  e  mezzi  a ridotte emissioni inquinanti, per
contribuire  allo  sviluppo  di  progetti  di  ricerca ed innovazione
tecnologica, per assicurare la riduzione dell'inquinamento luminoso e
consumi  energetici  da  esso  derivanti,  si  applica  la  normativa
regionale in materia.