(Pubblicato nel Suppl. straord. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Clabria n. 23 del 16 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Calabria opera per incrementare e valorizzare le relazioni con le comunita' di origine calabrese all'estero. 2 A tal fine promuove: a) iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare riferimento alla specificita' calabrese, quale strumento per la conservazione delle radici della terra d'origine; b) interventi finalizzati allo sviluppo, delle relazioni sociali, economiche e culturali; c) iniziative dirette a conservare e a tutelare la identita' calabrese ed a rinsaldare i rapporti con la terra d'origine avendo particolare riguardo alle nuove generazioni nate all'estero; d) forme di partecipazione, di solidarieta' e di tutela dei corregionali residenti all'estero e delle loro famiglie, valorizzando l'associazionismo fra gli emigrati calabresi; e) interventi per agevolare il reinserimento nella vita sociale e nelle attivita' produttive regionali dei calabresi che rimpatriano.