(Pubblicato  nel  Suppl.  straord. n. 8 al Bollettino ufficiale della
             Regione Clabria n. 23 del 16 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  La  Regione  Calabria opera per incrementare e valorizzare le
relazioni con le comunita' di origine calabrese all'estero.
    2 A tal fine promuove:
      a) iniziative   per  diffondere  la  conoscenza  della  cultura
italiana,  con  particolare  riferimento alla specificita' calabrese,
quale  strumento  per  la  conservazione  delle  radici  della  terra
d'origine;
      b) interventi   finalizzati   allo  sviluppo,  delle  relazioni
sociali, economiche e culturali;
      c) iniziative  dirette  a  conservare e a tutelare la identita'
calabrese  ed  a  rinsaldare i rapporti con la terra d'origine avendo
particolare riguardo alle nuove generazioni nate all'estero;
      d) forme  di  partecipazione,  di  solidarieta' e di tutela dei
corregionali residenti all'estero e delle loro famiglie, valorizzando
l'associazionismo fra gli emigrati calabresi;
      e) interventi per agevolare il reinserimento nella vita sociale
e nelle attivita' produttive regionali dei calabresi che rimpatriano.