Art. 10. Soggiorni, turismo sociale 1. La Regione, anche in collaborazione con altre regioni, con enti e organismi pubblici e privati, promuove e favorisce: a) l'organizzazione di soggiorni culturali nella Regione per i calabresi all estero e i loro discendenti; b) iniziative di turismo sociale al fine di consentire la conoscenza diretta della Calabria; c) iniziative tese ad offrire una settimana in Calabria a totale carico della Regione a corregionali all'estero che si trovino in condizioni economiche disagiate o non hanno piu' familiari nella Regione. 2. Tali iniziative riguardano, in particolare, viaggi e soggiorni nella regione, con preferenza per i giovani e gli anziani, e possono essere estese anche ai nati nella regione e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera.