Art. 10.
                     Soggiorni, turismo sociale

    1.  La  Regione,  anche  in collaborazione con altre regioni, con
enti e organismi pubblici e privati, promuove e favorisce:
      a) l'organizzazione  di soggiorni culturali nella Regione per i
calabresi all estero e i loro discendenti;
      b) iniziative  di  turismo  sociale  al  fine  di consentire la
conoscenza diretta della Calabria;
      c) iniziative  tese  ad  offrire  una  settimana  in Calabria a
totale  carico della Regione a corregionali all'estero che si trovino
in  condizioni  economiche disagiate o non hanno piu' familiari nella
Regione.
    2. Tali iniziative riguardano, in particolare, viaggi e soggiorni
nella  regione, con preferenza per i giovani e gli anziani, e possono
essere  estese  anche  ai  nati  nella regione e loro discendenti che
abbiano assunto una cittadinanza straniera.