Art. 11. I n f o r m a z i o n e 1. La Regione, ritenendo la comunicazione e l'informazione mezzo fondamentale per alimentare e mantenere vivo il rapporto con la realta' regionale, provvede anche conferendo specifici incarichi professionali: a) alla edizione, redazione, pubblicazione e diffusione, di un periodico diretto ad informare i calabresi all'estero sulla attivita' legislativa ed amministrativa dell'ente, sulla realta' economica, sociale e culturale della Calabria e su quanto altro possa essere di interesse per i corregionali all'estero; b) alla diffusione tra le comunita' dei calabresi all'estero di quotidiani, riviste, pubblicazioni, libri e materiale audio-visivo e radiofonico utilizzando anche la rete telematica; c) alla divulgazione di opere particolarmente significative di autori calabresi.