Art. 11.
                       I n f o r m a z i o n e

    1.  La Regione, ritenendo la comunicazione e l'informazione mezzo
fondamentale  per  alimentare  e  mantenere  vivo  il rapporto con la
realta'  regionale,  provvede  anche  conferendo  specifici incarichi
professionali:
      a) alla  edizione, redazione, pubblicazione e diffusione, di un
periodico diretto ad informare i calabresi all'estero sulla attivita'
legislativa  ed  amministrativa  dell'ente,  sulla realta' economica,
sociale  e culturale della Calabria e su quanto altro possa essere di
interesse per i corregionali all'estero;
      b) alla diffusione tra le comunita' dei calabresi all'estero di
quotidiani,  riviste, pubblicazioni, libri e materiale audio-visivo e
radiofonico utilizzando anche la rete telematica;
      c) alla  divulgazione di opere particolarmente significative di
autori calabresi.