Art. 14. Registri delle associazioni, circoli, enti ed istituzioni 1. La Regione riconosce le associazioni, gli enti e le istituzioni che abbiano una sede nella Regione e che svolgano attivita' culturale, ricreativa ed assistenziale con carattere di continuita', senza fini di lucro, a favore dei cittadini calabresi all'estero ed i loro familiari. 2. La Regione riconosce, altresi', le associazioni ed i circoli senza fini di lucro e le eventuali aggregazioni in federazioni su base locale di cittadini di origine calabrese residenti in altre regioni d'Italia o all'estero e ne sostiene l'attivita' sociale e promozionale per quelle associazioni il cui numero di iscritti non e' inferiore a trecento soci. 3. Presso il settore competente per i problemi dell'emigrazione sono istituiti distinti registri delle associazioni, degli enti e delle istituzioni nonche' delle associazioni, dei circoli e delle federazioni di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 1 e 2. 4. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 16.