Art. 14.
      Registri delle associazioni, circoli, enti ed istituzioni

    1.   La   Regione  riconosce  le  associazioni,  gli  enti  e  le
istituzioni  che  abbiano  una  sede  nella  Regione  e  che svolgano
attivita'  culturale,  ricreativa  ed  assistenziale con carattere di
continuita',  senza  fini  di lucro, a favore dei cittadini calabresi
all'estero ed i loro familiari.
    2.  La  Regione riconosce, altresi', le associazioni ed i circoli
senza  fini  di  lucro  e le eventuali aggregazioni in federazioni su
base  locale  di  cittadini  di  origine calabrese residenti in altre
regioni  d'Italia  o  all'estero  e ne sostiene l'attivita' sociale e
promozionale per quelle associazioni il cui numero di iscritti non e'
inferiore a trecento soci.
    3.  Presso  il settore competente per i problemi dell'emigrazione
sono  istituiti  distinti  registri  delle associazioni, degli enti e
delle  istituzioni  nonche'  delle  associazioni, dei circoli e delle
federazioni di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 1 e 2.
    4.  In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al
successivo Art. 16.