Art. 16. Confederazioni, federazioni ed associazioni dei calabresi residenti all'estero 1. La Regione promuove, riconosce e sostiene l'associazionismo calabrese all'estero, purche' senza fini di lucro, quale strumento fondamentale per la tutela dell'identita' e della cultura d'origine e per il mantenimento, e la valorizzazione dei rapporti con la societa' calabrese raccomandando, sulla scorta di altre positive esperienze, di preferire la componente organizzativa federativa, al fine di agevolare l'interrelazione con la Regione. 2. In ogni Paese estero e nel territorio per il quale e' previsto il consultore, le singole associazioni calabresi si riuniscono in federazioni. In ogni continente e sub-continente le federazioni calabresi si riuniscono in confederazioni per area geografica corrispondente alle circoscrizioni estero previste nella legge per il voto all'estero. Le confederazioni, le federazioni e le associazioni a domanda sono iscritte al registro di cui al precedente Art. 15. La domanda deve essere corredata da: a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto; b) indicazione dell'organismo direttivo, del legale rappresentante e della sede; c) elenco dei soci vidimato dall'autorita' consolare competente per territorio. 3. Le confederazioni, le federazioni e le singole associazioni, ciascuna nell'ambito di propria competenza coordinano e realizzano le iniziative e le manifestazioni dei calabresi all'estero, di concerto con i propri rappresentanti nella consulta regionale di cui al successivo articolo ovvero esperti secondo le modalita' di cui all'Art. 19, comma 13. Ai predetti organismi possono essere concessi: a) contribuiti annuali per le spese di funzionamento sostenute e documentate; b) contributi per attivita' e progetti sociali, culturali, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti. 4. Le domande di contributo, debitamente documentate, debbono pervenire ai competenti settori entro il 31 gennaio di ogni anno. 5. Tutte le spese relative ai contributi di cui al presente articolo devono essere rendicontate con idonea documentazione giustificativa vidimata dai Consultori.