Art. 16.
Confederazioni,  federazioni  ed associazioni dei calabresi residenti
                             all'estero

    1.  La  Regione  promuove, riconosce e sostiene l'associazionismo
calabrese  all'estero,  purche'  senza fini di lucro, quale strumento
fondamentale per la tutela dell'identita' e della cultura d'origine e
per il mantenimento, e la valorizzazione dei rapporti con la societa'
calabrese  raccomandando,  sulla scorta di altre positive esperienze,
di  preferire  la  componente  organizzativa  federativa,  al fine di
agevolare l'interrelazione con la Regione.
    2. In ogni Paese estero e nel territorio per il quale e' previsto
il  consultore,  le  singole  associazioni calabresi si riuniscono in
federazioni.  In  ogni  continente  e  sub-continente  le federazioni
calabresi   si  riuniscono  in  confederazioni  per  area  geografica
corrispondente alle circoscrizioni estero previste nella legge per il
voto  all'estero. Le confederazioni, le federazioni e le associazioni
a  domanda sono iscritte al registro di cui al precedente Art. 15. La
domanda deve essere corredata da:
      a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
      b) indicazione    dell'organismo    direttivo,    del    legale
rappresentante e della sede;
      c) elenco dei soci vidimato dall'autorita' consolare competente
per territorio.
    3.  Le  confederazioni, le federazioni e le singole associazioni,
ciascuna nell'ambito di propria competenza coordinano e realizzano le
iniziative  e le manifestazioni dei calabresi all'estero, di concerto
con  i  propri  rappresentanti  nella  consulta  regionale  di cui al
successivo  articolo  ovvero  esperti  secondo  le  modalita'  di cui
all'Art. 19, comma 13. Ai predetti organismi possono essere concessi:
      a) contribuiti  annuali per le spese di funzionamento sostenute
e documentate;
      b) contributi  per  attivita'  e  progetti  sociali, culturali,
formativi e promozionali riconosciuti qualificanti.
    4.  Le  domande  di  contributo, debitamente documentate, debbono
pervenire ai competenti settori entro il 31 gennaio di ogni anno.
    5.  Tutte  le  spese  relative  ai  contributi di cui al presente
articolo   devono   essere  rendicontate  con  idonea  documentazione
giustificativa vidimata dai Consultori.