Art. 19.
                    Costituzione e funzionamento

    1.  La  consulta regionale dei calabresi all'estero e' costituita
con  decreto del presidente della giunta regionale all'inizio di ogni
legislatura  entro  sessanta  giorni  dall'insediamento  della giunta
regionale   e  dura  in  carica  fino  alla  scadenza  del  consiglio
regionale, salvo revoca del mandato.
    2.  Il  presidente  della  giunta  regionale provvede con proprio
decreto  alla  nomina  ed  alla  sostituzione  dei  componenti  della
consulta.  Non  si  puo'  essere  nominato consultore per piu' di due
volte consecutive.
    3.  Le  designazioni  dei consultori da parte delle associazioni,
federazioni  e confederazioni dovranno essere effettuate entro trenta
giorni  dalla  richiesta.  Trascorso  tale  termine la consulta sara'
costituita  sulla  base  delle  designazioni ricevute, sempre che sia
assicurata   la  nomina  della maggioranza  dei  componenti  e  fatte
comunque salve le successive integrazioni.
    4.  La consulta elegge nel proprio seno due vice presidenti ed il
comitato direttivo di cui al successivo Art. 25.
    5.  Le  funzioni  di  segretario sono esercitate da un dipendente
della competente struttura per i problemi dell'emigrazione di livello
non inferiore alla categoria D1.
    6. Le riunioni della consulta sono valide se ad esse partecipa la
maggioranza  dei componenti in carica in prima convocazione ed almeno
un quarto dei componenti in carica in seconda convocazione.
    7.   Tre  assenze  consecutive  non  giustificate  comportano  la
decadenza automatica da membro della consulta.
    8.  Le  deliberazioni  della consulta sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti e votanti.
    9.  La  consulta  e'  convocata  di  norma  ogni  sei mesi e ogni
qualvolta  lo  richiedano  non  meno  di  un  terzo dei componenti in
carica.
    10.  La  consulta puo' riunirsi anche in sede e localita' diverse
da quelle istituzionali.
    11.  La  consulta  puo' costituire nel proprio seno commissioni e
gruppi  di  lavoro  per  l'esame  di  specifici  problemi  e  per  lo
svolgimento di indagini e ricerche di studio.
    12. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il presidente, su proposta
del  settore  potra'  far  partecipare  alle  sedute  della  consulta
rappresentanti  di  amministrazioni, enti ed associazioni interessati
agli  argomenti,  in  esame,  nonche' esperti appositamente nominati,
senza diritto di voto.
    13.  Il  numero  degli  esperti  nominati dal presidente non puo'
superare  il  numero  dei  consultori in rappresentanza dei calabresi
all'estero.
    14. Qualsiasi attivita', ovvero, iniziativa assunta dai calabresi
all'estero,  deve  essere canalizzata attraverso il consultore che si
avvarra'  della  collaborazione  di  eventuali  esperti  e presidenti
federali  e  confederali,  con  preclusione  tassativa  di  qualsiasi
intervento   finanziario  promanante  da  fonte  regionale  afferente
manifestazioni   che   non   siano  state  organizzate  attraverso  i
consultori  ovvero  gli  esperti  e  presidenti  federali ritualmente
riconosciuti.   La   Regione  individua  ed  identifica  quali  unici
interlocutori  istituzionali i consultori, gli esperti e i presidenti
federali  ai  quali dovranno far capo tutte le associazioni, circoli,
clubs  ecc.  dei  calabresi  per  qualsivoglia  esigenza  che dovesse
postulare erogazioni di contributi previsti dalla presente legge.