Art. 19. Costituzione e funzionamento 1. La consulta regionale dei calabresi all'estero e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale all'inizio di ogni legislatura entro sessanta giorni dall'insediamento della giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza del consiglio regionale, salvo revoca del mandato. 2. Il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto alla nomina ed alla sostituzione dei componenti della consulta. Non si puo' essere nominato consultore per piu' di due volte consecutive. 3. Le designazioni dei consultori da parte delle associazioni, federazioni e confederazioni dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la consulta sara' costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni. 4. La consulta elegge nel proprio seno due vice presidenti ed il comitato direttivo di cui al successivo Art. 25. 5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della competente struttura per i problemi dell'emigrazione di livello non inferiore alla categoria D1. 6. Le riunioni della consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione ed almeno un quarto dei componenti in carica in seconda convocazione. 7. Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza automatica da membro della consulta. 8. Le deliberazioni della consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti. 9. La consulta e' convocata di norma ogni sei mesi e ogni qualvolta lo richiedano non meno di un terzo dei componenti in carica. 10. La consulta puo' riunirsi anche in sede e localita' diverse da quelle istituzionali. 11. La consulta puo' costituire nel proprio seno commissioni e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche di studio. 12. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il presidente, su proposta del settore potra' far partecipare alle sedute della consulta rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti, in esame, nonche' esperti appositamente nominati, senza diritto di voto. 13. Il numero degli esperti nominati dal presidente non puo' superare il numero dei consultori in rappresentanza dei calabresi all'estero. 14. Qualsiasi attivita', ovvero, iniziativa assunta dai calabresi all'estero, deve essere canalizzata attraverso il consultore che si avvarra' della collaborazione di eventuali esperti e presidenti federali e confederali, con preclusione tassativa di qualsiasi intervento finanziario promanante da fonte regionale afferente manifestazioni che non siano state organizzate attraverso i consultori ovvero gli esperti e presidenti federali ritualmente riconosciuti. La Regione individua ed identifica quali unici interlocutori istituzionali i consultori, gli esperti e i presidenti federali ai quali dovranno far capo tutte le associazioni, circoli, clubs ecc. dei calabresi per qualsivoglia esigenza che dovesse postulare erogazioni di contributi previsti dalla presente legge.