Art. 2.
                    Destinatari degli interventi

    1.  Sono  destinatari  degli  interventi, previsti nella presente
legge:
      a) i  cittadini  di  origine calabrese per nascita o residenza,
che si trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro;
      b) i  cittadini  che eleggano la propria residenza in un comune
della Calabria dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero
per  motivi  di  lavoro  dipendente o autonomo non inferiore a cinque
anni  consecutivi,  considerando  un anno intero il periodo di lavoro
continuativo superiore a sei mesi rientrati nella regione da non piu'
di due anni.
    2.  Sono  altresi',  destinatari  degli interventi previsti nella
presente legge i familiari conviventi, il coniuge superstite, nonche'
i loro discendenti.
    3.  La  permanenza  all'estero  deve  risultare da certificazione
delle  autorita'  consolari  o  da  documenti ufficiali rilasciati da
autorita'  o  da  enti  previdenziali  stranieri o italiani ovvero da
dichiarazioni  sostitutiva  di  certificazione  ai  sensi dell'art. 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
    4.  Non  rientrano  tra  i  destinatari degli interventi previsti
nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti
di  ditte  a imprese italiane distaccati o inviati in missione presso
uffici, cantieri o fabbriche all'estero.