Art. 2. Destinatari degli interventi 1. Sono destinatari degli interventi, previsti nella presente legge: a) i cittadini di origine calabrese per nascita o residenza, che si trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro; b) i cittadini che eleggano la propria residenza in un comune della Calabria dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo non inferiore a cinque anni consecutivi, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a sei mesi rientrati nella regione da non piu' di due anni. 2. Sono altresi', destinatari degli interventi previsti nella presente legge i familiari conviventi, il coniuge superstite, nonche' i loro discendenti. 3. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorita' consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorita' o da enti previdenziali stranieri o italiani ovvero da dichiarazioni sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127. 4. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte a imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.