Art. 21.
                  Comitato direttivo della consulta

    1.   Il   comitato  direttivo  della  consulta  e'  composto  dal
presidente  della consulta, che lo presiede, da due vice presidenti e
da  otto  componenti  eletti  dalla  consulta  nel proprio seno con i
criteri e modalita' di elezione di cui al successivo art. 22.
    2.  La  durata  in  carica del comitato coincide con quella della
consulta.
    3.  Il comitato cura le attivita' ed assolve le funzioni delegate
dalla  consulta  e  puo'  essere  sentito su ogni particolare aspetto
relativo all'attuazione ed alla gestione della presente legge.
    4. Il comitato, in particolare:
      a) collabora  con  proposte  e pareri al programma di attivita'
della consulta ed alla sua realizzazione;
      b) cura  i  rapporti con gli enti locali, regionali e statali e
con le associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione;
      c) esprime  pareri  richiesti  d'urgenza  alla  consulta, salvo
ratifica della consulta stessa nella sua prima seduta successiva;
      d) svolge,  su  specifica  delega,  funzioni  di rappresentanza
della consulta;
      e) propone  l'effettuazione  di  convegni  incontri,  seminari,
indagini ed altre iniziative interessanti il settore.
    5.  Le  sedute  sono  convocate  dal  presidente con almeno venti
giorni  di  preavviso  riducibili  a  cinque in caso di urgenza. Alla
lettera  di  convocazione  deve essere allegata copia dell'ordine del
giorno. Le sedute sono valide quando e' presente almeno la meta' piu'
uno   dei   suoi   componenti   in  prima  convocazione.  In  seconda
convocazione  e'  sufficiente  la  presenza  di  un  terzo  dei  suoi
componenti.  Le  decisioni  sono  assunte  a maggioranza semplice dei
presenti  e  votanti, in caso di parita' il voto del presidente sara'
determinante per la decisione.
    6.  Il  presidente  puo',  ogni qualvolta sia ritenuto utile, far
intervenire  alle  sedute,  senza  diritto di voto, rappresentanti di
amministrazioni   ed   enti  interessati  ai  problemi  del  settore,
dirigenti regionali ed esperti.
    7. Verbalizza le sedute il segretario della consulta.