Art. 21. Comitato direttivo della consulta 1. Il comitato direttivo della consulta e' composto dal presidente della consulta, che lo presiede, da due vice presidenti e da otto componenti eletti dalla consulta nel proprio seno con i criteri e modalita' di elezione di cui al successivo art. 22. 2. La durata in carica del comitato coincide con quella della consulta. 3. Il comitato cura le attivita' ed assolve le funzioni delegate dalla consulta e puo' essere sentito su ogni particolare aspetto relativo all'attuazione ed alla gestione della presente legge. 4. Il comitato, in particolare: a) collabora con proposte e pareri al programma di attivita' della consulta ed alla sua realizzazione; b) cura i rapporti con gli enti locali, regionali e statali e con le associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione; c) esprime pareri richiesti d'urgenza alla consulta, salvo ratifica della consulta stessa nella sua prima seduta successiva; d) svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della consulta; e) propone l'effettuazione di convegni incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il settore. 5. Le sedute sono convocate dal presidente con almeno venti giorni di preavviso riducibili a cinque in caso di urgenza. Alla lettera di convocazione deve essere allegata copia dell'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando e' presente almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti in prima convocazione. In seconda convocazione e' sufficiente la presenza di un terzo dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e votanti, in caso di parita' il voto del presidente sara' determinante per la decisione. 6. Il presidente puo', ogni qualvolta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali ed esperti. 7. Verbalizza le sedute il segretario della consulta.