Art. 22.
        Elezione dei vice presidenti e del comitato direttivo

    1. Nella seduta di insediamento della consulta vengono eletti:
      i  due  vice  presidenti di cui uno residente all'estero ed uno
residente in Italia;
      otto  componenti  del comitato direttivo della consulta, di cui
quattro residenti all'estero e quattro residenti in Italia.
    2.  Per  la  elezione  di  ciascun  vice presidente, i consultori
possono  esprimere  una  sola  preferenza.  Risultano  eletti  i  due
consultori che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
    3.  Per la elezione del comitato direttivo ogni Consultore potra'
esprimere  sino  ad un massimo di quattro preferenze, in due distinte
votazioni,  per eleggere i quattro consultori residenti all'estero ed
i  quattro  residenti  in  Italia.  Risultano eletti i consultori che
avranno ottenuto il maggior numero di voti.
    4.  Alle  elezioni di cui ai precedenti commi partecipano tutti i
componenti della consulta.