Art. 22. Elezione dei vice presidenti e del comitato direttivo 1. Nella seduta di insediamento della consulta vengono eletti: i due vice presidenti di cui uno residente all'estero ed uno residente in Italia; otto componenti del comitato direttivo della consulta, di cui quattro residenti all'estero e quattro residenti in Italia. 2. Per la elezione di ciascun vice presidente, i consultori possono esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i due consultori che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 3. Per la elezione del comitato direttivo ogni Consultore potra' esprimere sino ad un massimo di quattro preferenze, in due distinte votazioni, per eleggere i quattro consultori residenti all'estero ed i quattro residenti in Italia. Risultano eletti i consultori che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 4. Alle elezioni di cui ai precedenti commi partecipano tutti i componenti della consulta.