Art. 24. Compiti del consultore 1. Il consultore e' il referente della Regione nell'area di competenza assegnategli dove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettivita' calabresi ed opera su mandato della Regione per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge. In particolare: a) mantiene i rapporti con gli emigrati calabresi e con le loro associazioni con gli organismi rappresentativi dell'emigrazione italiana, con le autorita' locali, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani con gli istituti italiani di cultura; b) contribuisce alla formulazione e all'attuazione degli interventi della Regione, nonche' alla verifica di congruita' e di efficacia degli interventi stessi e delle relative spese da sostenersi all'estero; c) entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al settore competente una relazione dettagliata in ordine all'attivita' svolta e sullo stato delle collettivita' calabresi che rappresenta.