Art. 24.
                       Compiti del consultore

    1.  Il  consultore  e'  il  referente  della Regione nell'area di
competenza  assegnategli  dove  rappresenta  le esigenze e le istanze
delle  collettivita'  calabresi ed opera su mandato della Regione per
il conseguimento dei fini di cui alla presente legge. In particolare:
      a) mantiene i rapporti con gli emigrati calabresi e con le loro
associazioni   con  gli  organismi  rappresentativi  dell'emigrazione
italiana, con le autorita' locali, con le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari italiani con gli istituti italiani di cultura;
      b) contribuisce   alla   formulazione  e  all'attuazione  degli
interventi  della  Regione,  nonche' alla verifica di congruita' e di
efficacia   degli   interventi  stessi  e  delle  relative  spese  da
sostenersi all'estero;
      c) entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno  presenta  al  settore
competente una relazione dettagliata in ordine all'attivita' svolta e
sullo stato delle collettivita' calabresi che rappresenta.