Art. 25. Rimborsi ed indennita' ai consultori 1. Ai componenti della consulta regionale e del comitato direttivo, nonche' agli esperti, per l'espletamento delle loro funzioni, compete, qualora ne ricorrano le condizioni, il rimborso spese ed il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti al livello funzionale di dirigente.