Art. 25.
                Rimborsi ed indennita' ai consultori

    1.   Ai  componenti  della  consulta  regionale  e  del  comitato
direttivo,  nonche'  agli  esperti,  per  l'espletamento  delle  loro
funzioni,  compete,  qualora  ne ricorrano le condizioni, il rimborso
spese  ed  il  trattamento di missione previsto dalla legge regionale
per i dipendenti al livello funzionale di dirigente.