Art. 33.
                          Norma abrogativa

    1.  Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, sono abrogate le
disposizioni  di  cui  alla  legge  regionale  9 aprile  1990, n. 17,
incompatibili con la presente legge.
    2.  Gli  atti  di spesa conseguentemente assunti entro la data di
cui  al  comma  1  sono  definiti secondo le procedure previste dalla
legge regionale 9 aprile 1990, n. 17.
    3.   Le  domande  inevase,  sia  per  carenza  di  documentazione
presentata,  che  per mancanza di copertura finanziaria, per le quali
non  si  e'  ancora  provveduto  alla data di entrata in vigore della
presente legge saranno esaminate secondo la disciplina prevista dalla
legge regionale 9 aprile 1990, n. 17.