Art. 33. Norma abrogativa 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17, incompatibili con la presente legge. 2. Gli atti di spesa conseguentemente assunti entro la data di cui al comma 1 sono definiti secondo le procedure previste dalla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17. 3. Le domande inevase, sia per carenza di documentazione presentata, che per mancanza di copertura finanziaria, per le quali non si e' ancora provveduto alla data di entrata in vigore della presente legge saranno esaminate secondo la disciplina prevista dalla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17.