Art. 4.
                   Provvidenze socio-assistenziali

    1.  Ai  cittadini  di  origine  calabrese di cui all'Art. 2, sono
concesse, a domanda, le seguenti provvidenze:
      a) concorso   alle  spese  di  viaggio  e  di  trasporto  delle
masserizie  per  se'  e  i  propri  familiari  ed alle spese di prima
sistemazione al rientro definitivo in un comune della Calabria;
      b) sussidi  straordinari  in  caso  di  particolari documentate
situazioni di bisogno;
      c) concorso  alle  spese  per  il  trasporto  delle  salme  dei
lavoratori deceduti all'estero e dei loro familiari;
      d) assegni   di  studio  a  favore  dei  figli  dei  lavoratori
residenti  all'estero per la frequenza in Calabria delle scuole medie
inferiori e superiori e delle Universita'.
    2.  Le  domande  intese  ad  ottenere  le  provvidenze  di cui al
presente articolo sono presentate al comune di residenza che provvede
alla relativa istruzione.
    3.  La Regione accredita ai singoli comuni che ne fanno richiesta
le somme necessarie per la liquidazione delle provvidenze.
    4. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, i settori
competenti  sono  autorizzati  a  procedere  in favore dei lavoratori
calabresi  emigrati  all'estero che abbiano mantenuto o riacquistasto
la  cittadinanza  italiana,  al  rimborso  della quota pari al 50 per
cento  dell'importo  versato  all'INPS  per  contributi previdenziali
relativi  a periodi di lavoro prestati all'estero, nel limite massimo
di  15  anni  ammessi a riscatto. Agli stessi fini i settori preposti
sono  altresi'  autorizzati  a  procedere  al rimborso, in favore dei
lavoratori  calabresi  emigrati  all'estero e rientrati nella Regione
che abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, della
quota  pari al 50 per cento degli oneri versati, all'INPS a titolo di
contribuzione  volontaria.  Il  rimborso  di  cui al secondo comma e'
effettuato  a  condizione  che  i  lavoratori  interessati  non siano
assoggettati   all'obbligo   contributivo  nelle  forme  assicurative
gestite  dall'INPS,  o in quelle esonerative, esclusive e sostitutive
dello stesso, per tutto il periodo della contribuzione volontaria.