Art. 4. Provvidenze socio-assistenziali 1. Ai cittadini di origine calabrese di cui all'Art. 2, sono concesse, a domanda, le seguenti provvidenze: a) concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie per se' e i propri familiari ed alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune della Calabria; b) sussidi straordinari in caso di particolari documentate situazioni di bisogno; c) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei lavoratori deceduti all'estero e dei loro familiari; d) assegni di studio a favore dei figli dei lavoratori residenti all'estero per la frequenza in Calabria delle scuole medie inferiori e superiori e delle Universita'. 2. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al presente articolo sono presentate al comune di residenza che provvede alla relativa istruzione. 3. La Regione accredita ai singoli comuni che ne fanno richiesta le somme necessarie per la liquidazione delle provvidenze. 4. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, i settori competenti sono autorizzati a procedere in favore dei lavoratori calabresi emigrati all'estero che abbiano mantenuto o riacquistasto la cittadinanza italiana, al rimborso della quota pari al 50 per cento dell'importo versato all'INPS per contributi previdenziali relativi a periodi di lavoro prestati all'estero, nel limite massimo di 15 anni ammessi a riscatto. Agli stessi fini i settori preposti sono altresi' autorizzati a procedere al rimborso, in favore dei lavoratori calabresi emigrati all'estero e rientrati nella Regione che abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, della quota pari al 50 per cento degli oneri versati, all'INPS a titolo di contribuzione volontaria. Il rimborso di cui al secondo comma e' effettuato a condizione che i lavoratori interessati non siano assoggettati all'obbligo contributivo nelle forme assicurative gestite dall'INPS, o in quelle esonerative, esclusive e sostitutive dello stesso, per tutto il periodo della contribuzione volontaria.