Art. 6.
Assegni  e  borse  di studio - Convenzioni e accordi internazionali -
                       Inserimento scolastico

    1.  La Regione istituisce assegni e borse di studio in favore dei
discendenti  residenti  all'estero  dei  lavoratori  emigrati  per la
frequenza  nella  regione di scuole di istruzione supriore e di corsi
universitari e di specializzazione post-universitari.
    2. Analogamente, nel rispetto della normativa statale, la Regione
puo'   finanziare   convenzioni   e  accordi  internazionali  fra  le
istituzioni  scolastiche e universitarie della Calabria e le omologhe
esistenti  all'estero,  dove  risiedono  significative  comunita'  di
origine  calabrese  per  la  realizzazione  di  iniziative  di scambi
scientifici  e culturali di studenti e docenti anche di altre regioni
d'Italia.
    3.   Allo   scopo  di  agevolare  l'inserimento  nell'ordinamento
scolastico  nazionale  e  la  frequenza  alla scuola dell'obbligo dei
ragazzi   rimpatriati,  la  Regione,  in  concorso  con  i  programmi
nazionali   e   comunitari   e  con  gli  enti  locali,  istituti  ed
organizzazioni  che  istituzionalmente operano nel settore scolastico
ed in quello dell'emigrazione, organizza:
      a) corsi di recupero linguistico;
      b) corsi di lingua e cultura italiana.