Art. 6. Assegni e borse di studio - Convenzioni e accordi internazionali - Inserimento scolastico 1. La Regione istituisce assegni e borse di studio in favore dei discendenti residenti all'estero dei lavoratori emigrati per la frequenza nella regione di scuole di istruzione supriore e di corsi universitari e di specializzazione post-universitari. 2. Analogamente, nel rispetto della normativa statale, la Regione puo' finanziare convenzioni e accordi internazionali fra le istituzioni scolastiche e universitarie della Calabria e le omologhe esistenti all'estero, dove risiedono significative comunita' di origine calabrese per la realizzazione di iniziative di scambi scientifici e culturali di studenti e docenti anche di altre regioni d'Italia. 3. Allo scopo di agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la frequenza alla scuola dell'obbligo dei ragazzi rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con gli enti locali, istituti ed organizzazioni che istituzionalmente operano nel settore scolastico ed in quello dell'emigrazione, organizza: a) corsi di recupero linguistico; b) corsi di lingua e cultura italiana.