Art. 7. Iniziative e attivita' culturali 1. La Regione, riconoscendo la cultura quale strumento essenziale di progresso e di maturazione sociale e civile, favorisce iniziative e attivita' culturali dirette a conservare e a tutelare fra le comunita' calabresi nel mondo il valore dell'identita' del paese di origine e a rinsaldare i rapporti con la Calabria. 2. Tali iniziative, fra le quali l'insegnamento della lingua e cultura italiana, possono essere assunte anche in concorso con altre regioni, amministrazioni pubbliche, gli istituti italiani di cultura; le associazioni dell'emigrazione e altre istituzioni culturali. 3. Analoghe iniziative possono essere promosse fra le collettivita' calabresi stabilitesi in altre regioni d'Italia in collaborazione con le locali associazioni e circoli calabresi.