Art. 7.
                  Iniziative e attivita' culturali

    1. La Regione, riconoscendo la cultura quale strumento essenziale
di  progresso e di maturazione sociale e civile, favorisce iniziative
e  attivita'  culturali  dirette  a  conservare  e  a tutelare fra le
comunita'  calabresi  nel mondo il valore dell'identita' del paese di
origine e a rinsaldare i rapporti con la Calabria.
    2.  Tali  iniziative,  fra le quali l'insegnamento della lingua e
cultura  italiana, possono essere assunte anche in concorso con altre
regioni, amministrazioni pubbliche, gli istituti italiani di cultura;
le associazioni dell'emigrazione e altre istituzioni culturali.
    3.   Analoghe   iniziative   possono   essere   promosse  fra  le
collettivita'  calabresi  stabilitesi  in  altre  regioni d'Italia in
collaborazione con le locali associazioni e circoli calabresi.