Art. 9.
Turismo  etnico.  Investimenti  produttivi.  Sedi  di  rappresentanza
                             all'estero

    1.  Nel  quadro  di  una  azione  organica  diretta  al  rilancio
dell'immagine   della   Calabria,   con   il   coinvolgimento  attivo
dell'associazionismo   calabrese  all'estero,  la  Regione  incentiva
iniziative  idonee a favorire un rinnovato interesse, specie da parte
delle  nuove  generazioni,  alla  scoperta  del patrimonio turistico,
culturale, artistico e naturale della terra d'origine.
    2.  Parallelamente,  sono  adottati i provvedimenti opportuni per
far conoscere nei Paesi esteri di residenza dei corregionali le nuove
opportunita'  che  si  presentano  in Calabria per l'effettuazione di
investimenti nel campo dell'economia, della cultura e del turismo.
    3.  La Regione adotta provvedimenti mirati a promuovere l'offerta
turistica  e la commercializzazione dei prodotti tipici calabresi fra
le  collettivita'  dei  corregionali  all'estero, nonche' a suscitare
l'interesse  degli  operatori  economici  stranieri  per investimenti
produttivi in Calabria.
    4.  D'intesa  con  le  Autorita'  locali  e  nel  rispetto  della
normativa  statale,  la  Regione provvede alla stipula di accordi con
Paesi,  enti, organismi esteri finalizzati allo sviluppo dei rapporti
economici culturali e turistici.
    5.  E'  autorizzata, con l'osservanza delle condizioni ed entro i
limiti  di  cui  al  precedente  comma,  la  istituzione  di  sedi di
rappresentanza  all'estero,  per  il  perseguimento  delle  finalita'
promozionali di cui alla presente legge.