Art. 9. Turismo etnico. Investimenti produttivi. Sedi di rappresentanza all'estero 1. Nel quadro di una azione organica diretta al rilancio dell'immagine della Calabria, con il coinvolgimento attivo dell'associazionismo calabrese all'estero, la Regione incentiva iniziative idonee a favorire un rinnovato interesse, specie da parte delle nuove generazioni, alla scoperta del patrimonio turistico, culturale, artistico e naturale della terra d'origine. 2. Parallelamente, sono adottati i provvedimenti opportuni per far conoscere nei Paesi esteri di residenza dei corregionali le nuove opportunita' che si presentano in Calabria per l'effettuazione di investimenti nel campo dell'economia, della cultura e del turismo. 3. La Regione adotta provvedimenti mirati a promuovere l'offerta turistica e la commercializzazione dei prodotti tipici calabresi fra le collettivita' dei corregionali all'estero, nonche' a suscitare l'interesse degli operatori economici stranieri per investimenti produttivi in Calabria. 4. D'intesa con le Autorita' locali e nel rispetto della normativa statale, la Regione provvede alla stipula di accordi con Paesi, enti, organismi esteri finalizzati allo sviluppo dei rapporti economici culturali e turistici. 5. E' autorizzata, con l'osservanza delle condizioni ed entro i limiti di cui al precedente comma, la istituzione di sedi di rappresentanza all'estero, per il perseguimento delle finalita' promozionali di cui alla presente legge.