Art. 11.
       Promozione della ricerca e della formazione in sanita'
    1.  Al  fine  di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica  e  la  formazione  continua  del  personale  del Ssr, la
Regione  puo'  promuovere, previe opportune intese con l'Universita',
forme  di  organizzazione  che  integrino le competenze scientifiche,
tecniche  e professionali presenti, anche attraverso l'istituzione di
fondazioni  per  la  promozione  della  ricerca e della formazione in
sanita',  cui  possono  partecipare,  con  propria determinazione, le
Aziende sanitarie della provincia interessata.
    2.  Le  risorse  destinate  a  strutture,  servizi  ed interventi
nell'ambito  del  Ssr  da  parte  delle  fondazioni di cui al decreto
legislativo  17 maggio 1999, n. 153 (disciplina civilistica e fiscale
degli  enti  conferenti  di  cui  all'Art.  11,  comma 1, del decreto
legislativo  20  novembre  1990,  n.  356, e disciplina fiscale delle
operazioni  di  ristrutturazione  bancaria, a norma dell'Art. 1 della
legge  23 dicembre 1998, n. 461) sono deliberate secondo il principio
della  leale  collaborazione,  tenendo  conto delle priorita' e degli
obiettivi determinati dalla programmazione regionale e locale.