Art. 11. Promozione della ricerca e della formazione in sanita' 1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e la formazione continua del personale del Ssr, la Regione puo' promuovere, previe opportune intese con l'Universita', forme di organizzazione che integrino le competenze scientifiche, tecniche e professionali presenti, anche attraverso l'istituzione di fondazioni per la promozione della ricerca e della formazione in sanita', cui possono partecipare, con propria determinazione, le Aziende sanitarie della provincia interessata. 2. Le risorse destinate a strutture, servizi ed interventi nell'ambito del Ssr da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'Art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'Art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461) sono deliberate secondo il principio della leale collaborazione, tenendo conto delle priorita' e degli obiettivi determinati dalla programmazione regionale e locale.