Art. 2.
     Principi di organizzazione del Servizio sanitario regionale
    1.  La  Regione  assicura  i  livelli  essenziali  ed uniformi di
assistenza attraverso:
      a)  le  aziende Unita' sanitarie locali, (di seguito denominate
«Aziende USL» o «Azienda USL»);.
      b)   le   aziende  ospedaliere,  nonche',  in  connessione  con
specifiche   esigenze   assistenziali,   didattiche   o   di  ricerca
scientifica,  gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(di  seguito  denominati  «IRCCS»)  e,  secondo  le  modalita' di qui
all'Art.      9      della     presente     legge,     le     aziende
ospedaliero-universitarie,  gia'  aziende  ospedaliere  integrate con
l'Universita'.  La  costituzione  di  aziende ospedaliere e' disposta
dalla Regione motivando sulla base della complessita' della casistica
trattata  e  del  ruolo  di  ospedale  di  riferimento  per specifici
programmi  regionali  di  assistenza  individuati dal piano sanitario
regionale;
      c)  altri  soggetti pubblici e privati accreditati, con i quali
le  aziende  e  gli istituti di cui alle lettere a) e b) - di seguito
denominati   «Aziende   sanitarie»   -   abbiano   stipulato  accordi
contrattuali.
    2. L'organizzazione del Ssr prevede:
      a)  l'obbligo  di qualita' tecnica, professionale e relazionale
per  tutti  i  servizi  e  le prestazioni resi da parte delle aziende
sanitarie  e  delle  altre  strutture  che  forniscono  prestazioni e
servizi al Ssr;
      b)  la  trasparenza nei confronti dei cittadini, degli utenti e
delle  loro  rappresentanze organizzate e la loro partecipazione alla
valutazione dei servizi, secondo le indicazioni contenute nella Carta
dei servizi e nell'atto aziendale;
      c)  la  programmazione  a  rete  e  la regolazione dell'offerta
pubblica e privata delle prestazioni e dei servizi;
      d)  la  partecipazione  degli  enti  locali alla programmazione
sanitaria  regionale e locale, nonche' alla verifica dei risultati di
salute ottenuti dalle aziende sanitarie;
      e)  la partecipazione delle aziende sanitarie all'elaborazione,
da  parte  degli  enti  locali,  dei piani per la salute previsti dal
Piano sanitario regionale;
      f)   il   governo   clinico   delle   aziende  sanitarie  e  la
partecipazione organizzativa degli operatori;
      g)  il  confronto  e la concertazione quali metodi di relazione
con le organizzazioni sindacali;
      h)  l'integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria
e  tra  l'assistenza  sanitaria e quella sociale, secondo principi di
cui  all'Art.  3-septies  del  decreto  legislativo n. 502 del 1992 e
successive  modifiche, ed in base alla legge regionale 12 marzo 2003,
n.  2  (norme  per  la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali),
favorendo  in  particolare  l'integrazione sociale. delle persone con
patologie  psichiatriche e con dipendenze da droga, alcool e farmaci,
secondo  i  principi  di liberta' e di dignita' umana alla base della
legge  13 maggio  1978,  n.  180 (Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori).
    3.  La  realizzazione  di  strutture  sanitarie  e l'esercizio di
attivita'  sanitarie  sono  subordinate alle relative autorizzazioni;
l'esercizio  di  attivita' sanitarie per conto del Ssr e' subordinato
all'accreditamento   istituzionale,   e   l'esercizio   di  attivita'
sanitarie  a  carico  del  Ssr  e' subordinato alla definizione degli
accordi  contrattuali,  secondo quanto previsto dalla legge regionale
12 ottobre  1998,  n.  34  (norme  in  materia  di  autorizzazione  e
accreditamento   delle   strutture  sanitarie  pubbliche  private  in
attuazione  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997)  e successive modifiche e dalla legge regionale 12 maggio 1994,
n.  19  (Norme  per  il  riordino del servizio sanitario regionale ai
sensi  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato
dal  decreto  legislativo  7 dicembre  1993,  n.  517)  e  successive
modifiche.
    4.  La  Regione,  con  riferimento alle attivita' ed agli oggetti
attinenti all'organizzazione ed al funzionamento del Ssr, assicura il
coordinamento  delle  autonomie  funzionali  operanti  nel territorio
regionale,  secondo  il  criterio  di favorire l'esercizio concertato
delle  funzioni  tra  loro  omogenee e nel rispetto dell'autonomia ad
esse garantita.
    5.  I  rapporti tra il Ssr e le Universita' sono disciplinati nel
rispetto  dei  principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato,
dalle  disposizioni  della  presente  legge,  nonche'  attraverso  la
stipulazione del protocollo d'intesa di cui all'Art. 9.
    6.  La  Regione  promuove le opportune forme di autocoordinamento
fra  le regioni e di coordinamento con lo Stato, nonche', nell'ambito
dell'attuazione  degli  obblighi  comunitari,  il collegamento con le
scelte di protezione della salute effettuate dall'Unione europea.