Art. 2. Principi di organizzazione del Servizio sanitario regionale 1. La Regione assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza attraverso: a) le aziende Unita' sanitarie locali, (di seguito denominate «Aziende USL» o «Azienda USL»);. b) le aziende ospedaliere, nonche', in connessione con specifiche esigenze assistenziali, didattiche o di ricerca scientifica, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito denominati «IRCCS») e, secondo le modalita' di qui all'Art. 9 della presente legge, le aziende ospedaliero-universitarie, gia' aziende ospedaliere integrate con l'Universita'. La costituzione di aziende ospedaliere e' disposta dalla Regione motivando sulla base della complessita' della casistica trattata e del ruolo di ospedale di riferimento per specifici programmi regionali di assistenza individuati dal piano sanitario regionale; c) altri soggetti pubblici e privati accreditati, con i quali le aziende e gli istituti di cui alle lettere a) e b) - di seguito denominati «Aziende sanitarie» - abbiano stipulato accordi contrattuali. 2. L'organizzazione del Ssr prevede: a) l'obbligo di qualita' tecnica, professionale e relazionale per tutti i servizi e le prestazioni resi da parte delle aziende sanitarie e delle altre strutture che forniscono prestazioni e servizi al Ssr; b) la trasparenza nei confronti dei cittadini, degli utenti e delle loro rappresentanze organizzate e la loro partecipazione alla valutazione dei servizi, secondo le indicazioni contenute nella Carta dei servizi e nell'atto aziendale; c) la programmazione a rete e la regolazione dell'offerta pubblica e privata delle prestazioni e dei servizi; d) la partecipazione degli enti locali alla programmazione sanitaria regionale e locale, nonche' alla verifica dei risultati di salute ottenuti dalle aziende sanitarie; e) la partecipazione delle aziende sanitarie all'elaborazione, da parte degli enti locali, dei piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale; f) il governo clinico delle aziende sanitarie e la partecipazione organizzativa degli operatori; g) il confronto e la concertazione quali metodi di relazione con le organizzazioni sindacali; h) l'integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l'assistenza sanitaria e quella sociale, secondo principi di cui all'Art. 3-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, ed in base alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), favorendo in particolare l'integrazione sociale. delle persone con patologie psichiatriche e con dipendenze da droga, alcool e farmaci, secondo i principi di liberta' e di dignita' umana alla base della legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori). 3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie sono subordinate alle relative autorizzazioni; l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del Ssr e' subordinato all'accreditamento istituzionale, e l'esercizio di attivita' sanitarie a carico del Ssr e' subordinato alla definizione degli accordi contrattuali, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e successive modifiche e dalla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche. 4. La Regione, con riferimento alle attivita' ed agli oggetti attinenti all'organizzazione ed al funzionamento del Ssr, assicura il coordinamento delle autonomie funzionali operanti nel territorio regionale, secondo il criterio di favorire l'esercizio concertato delle funzioni tra loro omogenee e nel rispetto dell'autonomia ad esse garantita. 5. I rapporti tra il Ssr e le Universita' sono disciplinati nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato, dalle disposizioni della presente legge, nonche' attraverso la stipulazione del protocollo d'intesa di cui all'Art. 9. 6. La Regione promuove le opportune forme di autocoordinamento fra le regioni e di coordinamento con lo Stato, nonche', nell'ambito dell'attuazione degli obblighi comunitari, il collegamento con le scelte di protezione della salute effettuate dall'Unione europea.