Art. 3.
       Organizzazione e finanziamento delle aziende sanitarie
    1.  Le  aziende  U.S.L.  hanno autonomia imprenditoriale. La loro
organizzazione  ed  il  loro funzionamento sono determinati nell'atto
aziendale,  adottato  dal  direttore  generale  ai  sensi della legge
regionale  n.  19  del 1994 e successive modifiche. Le aziende U.S.L.
assicurano,   nell'esercizio   unitario   delle   loro   funzioni  di
prevenzione,  incluse  quelle  relative  alla sicurezza alimentare ed
alla  sanita'  animale,  diagnosi,  cura e riabilitazione, nonche' il
coordinamento e l'integrazione delle attivita' dei propri servizi con
quelle  degli altri soggetti pubblici e privati accreditati erogatori
delle  prestazioni e dei servizi sanitari e sociali. L'atto aziendale
disciplina   l'articolazione  distrettuale  delle  aziende  U.S.L.  e
l'organizzazione   delle   aziende   sanitarie   secondo  il  modello
dipartimentale,  nonche' i compiti e le responsabilita' dei dirigenti
di dipartimento e di distretto.
    2.  Le  aziende U.S.L. sono finanziate dalla Regione in relazione
ai  livelli  essenziali ed uniformi di assistenza, secondo criteri di
equita' e trasparenza, in base alla popolazione residente nel proprio
ambito  territoriale,  con  le  opportune ponderazioni collegate alle
differenze   nei   bisogni  assistenziali  e  nell'accessibilita'  ai
servizi.
    3.  Sono  organi delle aziende U.S.L.: il direttore generale, cui
spetta  la responsabilita' complessiva della gestione; il collegio di
direzione,  con  compiti  di  proposta  per  l'organizzazione  e'  lo
sviluppo  dei  servizi e delle attivita' di ricerca e d'innovazione e
la   valorizzazione   delle   risorse  umane  e  professionali  degli
operatori;  il  collegio  sindacale,  con  compiti di vigilanza sulla
regolarita' amministrativa e contabile.
    4.  Gli  atti  aziendali  di  cui  al  comma  1 sono adottati dai
direttori  generali  in  coerenza come direttive emanate dalla giunta
regionale,  ai  sensi  di  quanto  previsto  all'Art.  4  della legge
regionale  n.  19  del  1994, come modificato dall'Art. 4 della legge
regionale 25 febbraio 2000, n. 11 (Modifiche della legge regionale 12
maggio  1994,  n.  19  «Norme  per il riordino del servizio sanitario
regionale  ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
modificato  dal  decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517» e della
legge  regionale  20  dicembre  1994,  n.  50  «Norme  in  materia di
programmazione,  contabilita',  contratti  e  controllo delle aziende
unita'  sanitarie  locali  e  delle aziende ospedaliere» ai sensi del
decreto  legislativo  19  giugno  1999,  n. 229). Tali direttive sono
emanate  previo  parere  della  commissione consiliare competente. La
giunta   regionale   trasmette  altresi',  prima  della  verifica  di
conformita' di cui al comma 9 dell'Art. 4 della legge regionale n. 19
del 1994, come modificato dall'Art. 4 della legge regionale n. 11 del
2000,  gli atti aziendali alla commissione consiliare competente. Gli
atti aziendali, tra l'altro, stabiliscono:
      a)  la  composizione  del  collegio di direzione, prevedendo la
presenza del personale medico convenzionato;
      b)  le  forme e le modalita' delle relazioni tra il collegio di
direzione e gli altri organi dell'azienda;
      c) la partecipazione del collegio di direzione all'elaborazione
del programma aziendale di formazione permanente ed alla formulazione
di   proposte   in   materia  di  libera  professione,  ivi  compresa
l'individuazione   di  strumenti  e  modalita'  per  il  monitoraggio
dell'attivita' libero-professionale intramuraria;
      d)  la  composizione  e le forme di rappresentanza del collegio
aziendale delle professioni sanitarie.
    5.  La  Regione  nomina il direttore generale ed i componenti del
collegio  sindacale. Il collegio sindacale e' composto da tre membri,
di cui uno designato dalla Regione con funzioni di presidente, ed uno
designato  dalla  conferenza  territoriale  sociale  e  sanitaria. E'
assicurata  allo  Stato  la  possibilita'  di designare un componente
all'interno   del   collegio  sindacale.  Il  direttore  generale  e'
coadiuvato,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  dai direttore
amministrativo  e  dal  direttore  sanitario, secondo quanto previsto
dall'Art.  3, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo n.
502 del 1992 e successive modifiche. L'atto aziendale di cui al comma
1   disciplina   la   presenza   di   un  direttore  delle  attivita'
socio-sanitarie.
    6.  Le aziende e gli Istituti di cui all'Art. 2, comma 1, lettera
b)  sono  organizzati  in analogia con le aziende U.S.L., fatto salvo
quanto  previsto  dagli  articoli 9 e 10. La remunerazione delle loro
attivita'  assistenziali  e'  definita nell'ambito di accordi da essi
stipolati  con  l'azienda  o le aziende U.S.L. interessate, salvo gli
eventuali  trasferimenti  regionali  connessi  a  specifiche funzioni
assistenziali, nonche' i trasferimenti collegati alle procedure della
mobilita'   sanitaria   interregionale.   Per  le  aziende  ospedalie
universitarie e gli IRCCS la remunerazione e' effettuata in base alle
tariffe  stabilite,  ai sensi del comma 8 dell'Art. 9, tenendo, conto
dei maggiori   costi  indotti  sulle  attivita'  assistenziali  dalle
funzioni di didattica e di ricerca.
    7.   Le  aziende  sanitarie  si  uniformano  al  principio  della
partecipazione  organizzativa degli operatori ai processi di sviluppo
e  miglioramento  organizzativo  per il conseguimento degli obiettivi
aziendali.