Art. 3. Organizzazione e finanziamento delle aziende sanitarie 1. Le aziende U.S.L. hanno autonomia imprenditoriale. La loro organizzazione ed il loro funzionamento sono determinati nell'atto aziendale, adottato dal direttore generale ai sensi della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche. Le aziende U.S.L. assicurano, nell'esercizio unitario delle loro funzioni di prevenzione, incluse quelle relative alla sicurezza alimentare ed alla sanita' animale, diagnosi, cura e riabilitazione, nonche' il coordinamento e l'integrazione delle attivita' dei propri servizi con quelle degli altri soggetti pubblici e privati accreditati erogatori delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali. L'atto aziendale disciplina l'articolazione distrettuale delle aziende U.S.L. e l'organizzazione delle aziende sanitarie secondo il modello dipartimentale, nonche' i compiti e le responsabilita' dei dirigenti di dipartimento e di distretto. 2. Le aziende U.S.L. sono finanziate dalla Regione in relazione ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza, secondo criteri di equita' e trasparenza, in base alla popolazione residente nel proprio ambito territoriale, con le opportune ponderazioni collegate alle differenze nei bisogni assistenziali e nell'accessibilita' ai servizi. 3. Sono organi delle aziende U.S.L.: il direttore generale, cui spetta la responsabilita' complessiva della gestione; il collegio di direzione, con compiti di proposta per l'organizzazione e' lo sviluppo dei servizi e delle attivita' di ricerca e d'innovazione e la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori; il collegio sindacale, con compiti di vigilanza sulla regolarita' amministrativa e contabile. 4. Gli atti aziendali di cui al comma 1 sono adottati dai direttori generali in coerenza come direttive emanate dalla giunta regionale, ai sensi di quanto previsto all'Art. 4 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'Art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 11 (Modifiche della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517» e della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 «Norme in materia di programmazione, contabilita', contratti e controllo delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere» ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229). Tali direttive sono emanate previo parere della commissione consiliare competente. La giunta regionale trasmette altresi', prima della verifica di conformita' di cui al comma 9 dell'Art. 4 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'Art. 4 della legge regionale n. 11 del 2000, gli atti aziendali alla commissione consiliare competente. Gli atti aziendali, tra l'altro, stabiliscono: a) la composizione del collegio di direzione, prevedendo la presenza del personale medico convenzionato; b) le forme e le modalita' delle relazioni tra il collegio di direzione e gli altri organi dell'azienda; c) la partecipazione del collegio di direzione all'elaborazione del programma aziendale di formazione permanente ed alla formulazione di proposte in materia di libera professione, ivi compresa l'individuazione di strumenti e modalita' per il monitoraggio dell'attivita' libero-professionale intramuraria; d) la composizione e le forme di rappresentanza del collegio aziendale delle professioni sanitarie. 5. La Regione nomina il direttore generale ed i componenti del collegio sindacale. Il collegio sindacale e' composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione con funzioni di presidente, ed uno designato dalla conferenza territoriale sociale e sanitaria. E' assicurata allo Stato la possibilita' di designare un componente all'interno del collegio sindacale. Il direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dai direttore amministrativo e dal direttore sanitario, secondo quanto previsto dall'Art. 3, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. L'atto aziendale di cui al comma 1 disciplina la presenza di un direttore delle attivita' socio-sanitarie. 6. Le aziende e gli Istituti di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b) sono organizzati in analogia con le aziende U.S.L., fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10. La remunerazione delle loro attivita' assistenziali e' definita nell'ambito di accordi da essi stipolati con l'azienda o le aziende U.S.L. interessate, salvo gli eventuali trasferimenti regionali connessi a specifiche funzioni assistenziali, nonche' i trasferimenti collegati alle procedure della mobilita' sanitaria interregionale. Per le aziende ospedalie universitarie e gli IRCCS la remunerazione e' effettuata in base alle tariffe stabilite, ai sensi del comma 8 dell'Art. 9, tenendo, conto dei maggiori costi indotti sulle attivita' assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. 7. Le aziende sanitarie si uniformano al principio della partecipazione organizzativa degli operatori ai processi di sviluppo e miglioramento organizzativo per il conseguimento degli obiettivi aziendali.