Art. 4.
                         Distretti sanitari
    1.  I distretti sanitari, individuati dall'atto aziendale secondo
le  modalita'  stabilite  dall'Art.  5, costituiscono l'articolazione
territoriale della aziende U.S.L. allo scopo di:
      a)  promuovere  e  sviluppare  la  collaborazione con i comuni,
nonche' con la popolazione e con le sue forme associative, secondo il
principio  di sussidiarieta' per la rappresentazione delle necessita'
assistenziali e l'elaborazione dei relativi programmi di intervento;
      b)   assicurare  l'accesso  ottimale  all'assistenza  sanitaria
primaria  ed ai servizi sociosanitari di cui all'Art. 3-quinquies del
decreto  legislativo  n. 502 del 1992 e successive modifiche, nonche'
il  coordinamento delle proprie attivita' fra di loro e con i servizi
aziendali a valenza sovradistrettuale;
      c) favorire la partecipazione dei cittadini.
    2. Nell'ambito delle risorse assegnate i distretti sono datati di
autonomia    tecnico-gestionale    ed    economico-finanziaria,   con
contabilita' separata all'interno del bilancio aziendale. I distretti
attuano,  con riferimento a ciascun ambito territoriale, le strategie
aziendali  sulla  base dei Programmi delle attivita' territoriali, di
cui  all'Art.  3-quater  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modifiche, che comprendono in particolare:
      a) i servizi e le prestazioni di assistenza primaria assicurati
a livello di distretto;
      b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, caratterizzate
da  specifica  ed  elevata  necessita'  d'  integrazione, nonche', se
delegate dai comuni, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
    3.   L'atto   aziendale   stabilisce  le  forme  e  le  modalita'
d'integrazione  fra  l'attivita'  distrettuale  ed  i dipartimenti di
sanita' pubblica e salute mentale.