Art. 4. Distretti sanitari 1. I distretti sanitari, individuati dall'atto aziendale secondo le modalita' stabilite dall'Art. 5, costituiscono l'articolazione territoriale della aziende U.S.L. allo scopo di: a) promuovere e sviluppare la collaborazione con i comuni, nonche' con la popolazione e con le sue forme associative, secondo il principio di sussidiarieta' per la rappresentazione delle necessita' assistenziali e l'elaborazione dei relativi programmi di intervento; b) assicurare l'accesso ottimale all'assistenza sanitaria primaria ed ai servizi sociosanitari di cui all'Art. 3-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, nonche' il coordinamento delle proprie attivita' fra di loro e con i servizi aziendali a valenza sovradistrettuale; c) favorire la partecipazione dei cittadini. 2. Nell'ambito delle risorse assegnate i distretti sono datati di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilita' separata all'interno del bilancio aziendale. I distretti attuano, con riferimento a ciascun ambito territoriale, le strategie aziendali sulla base dei Programmi delle attivita' territoriali, di cui all'Art. 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, che comprendono in particolare: a) i servizi e le prestazioni di assistenza primaria assicurati a livello di distretto; b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, caratterizzate da specifica ed elevata necessita' d' integrazione, nonche', se delegate dai comuni, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. 3. L'atto aziendale stabilisce le forme e le modalita' d'integrazione fra l'attivita' distrettuale ed i dipartimenti di sanita' pubblica e salute mentale.